Sicurezza territorio ed edifici: 450 milioni ai Comuni

Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno con le modalità di richiesta. Presentazione istanze entro il 15 febbraio 2022

di Redazione tecnica - 15/01/2022

Il Ministero dell’Interno ha definito con il decreto dell’8 gennaio 2022 le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni per l’accesso ai contributi, da utilizzare per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Decreto fondi sicurezza edifici e territorio: 450 milioni ai Comuni

Le risorse, pari a 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), possono essere richieste dai Comuni tramite istanza trasmessa al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente in via telematica sulla piattaforma dedicata, entro il 15 febbraio 2022, a pena di decadenza.

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:

  • 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  • 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l’importo non concesso e/o non richiesto.

Sicurezza territorio ed edifici: interventi ammessi ai fondi

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione degli interventi indicati all’art. 2 commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, che comprendono:

a) interventi di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana

b.  messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, che comprendono:

a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, con interventi che comprendono:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;

d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico Progetto e classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2022”, e classificati secondo i Settori e sotto-settori indicati all’art. 2 del Decreto.

Ammissione ai contributi

Nel decreto inoltre vengono specificati alcuni requisiti fondamentali per l’ammissione ai contributi. In particolare:

  1. le richieste devono contenere il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia dell’opera nonché il codice unico di progetto (CUP);
  2. le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
  3. alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2020). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Le istanze devono essere presentate sulla piattaforma dedicata entro le 23:59 del 15 febbraio 2022.

Circolare del Mnistero del'Interno

In allegato, poi, la Circolare del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2022, n. 686 agente ad oggetto "D.M. 8 gennaio 2022".

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