Sindaco e dirigente in un’amministrazione centrale: possibile conflitto di interessi tra i ruoli

Parere di ANAC: anche se non ci sono incompatibilità o inconferibilità, è necessario valutare il potenziale conflitto di interessi nelle attività

di Redazione tecnica - 21/02/2025

L’attribuzione di un incarico di dirigente di livello generale per un'Amministrazione centrale a un soggetto che ricopre contemporaneamente il ruolo di sindaco di un Comune con meno di 15mila abitanti non risulta in contrasto con il d.Lgs. n. 39/2013 in termini di inconferibilità e incompatibilità.

Tuttavia, il cumulo degli incarichi potrebbe determinare un potenziale conflitto d’interessi, in particolare per le attività di controllo sui fondi PNRR destinati al Comune amministrato dal dirigente.

Incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi: il parere di ANAC

A spiegarlo è ANAC con il parere del 22 gennaio 2025, richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato per chiarire la compatibilità della nomina di un dirigente con la carica di Sindaco.

In riferimento al possibile contrasto con le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.Lgs. n. 39/2013, ANAC ha specificato che:

  • non si applica l’art. 7, poiché il divieto riguarda incarichi dirigenziali nelle Regioni o nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, mentre la Ragioneria Generale dello Stato non è un ente locale;
  • non trova applicazione nemmeno l’art. 11 in quanto il Comune interessato ha meno di 15mila abitanti e non coincide con l’ente conferente l’incarico (la Ragioneria Generale dello Stato).

Pertanto, non sussistono formalmente cause di incompatibilità o inconferibilità.

Il possibile conflitto d’interessi e le misure di prevenzione

Nonostante l’assenza di incompatibilità normativa, l’Anac ha sottolineato che il cumulo degli incarichi potrebbe però generare un conflitto d’interessi. Il rischio si verifica quando un soggetto con un ruolo pubblico decisionale potrebbe influenzare, direttamente o indirettamente, interessi privati o locali legati alla sua funzione amministrativa.

Nel caso specifico, il problema nasce dal fatto che la RGS esercita attività di controllo sui bandi PNRR a cui il Comune amministrato dal Sindaco potrebbe aver aderito.

Per prevenire situazioni di conflitto, l’Anac ha quindi indicato due possibili soluzioni:

  • astensione del dirigente da qualsiasi decisione o controllo riguardante il Comune di cui è Sindaco;
  • trasferimento della competenza sui bandi PNRR del Comune a un’altra Ragioneria Territoriale dello Stato, in modo da evitare anche un sospetto di interferenza.

Inoltre, sarà necessario un attento monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione, per garantire che siano effettivamente rispettate.

La necessità di una verifica sull’ineleggibilità del Sindaco

Altro aspetto critico evidenziato da ANAC riguarda l’art. 60, comma 1, punto 1), del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000), che prevede l’ineleggibilità alla carica di Sindaco per i dipendenti civili dello Stato con funzioni di direttore generale o equiparate.

L’autorità chiarisce che la verifica di tale incompatibilità non rientra però nelle proprie competenze, ma spetta al Ministero dell’Interno, in particolare al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che è l’organo preposto all’accertamento delle cause di incompatibilità per gli amministratori locali.

 

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