Sismabonus 110%, responsabilità e assicurazione: 10 punti da verificare (check list)
L'asseverazione del direttore dei lavori necessaria per il Sismabonus 110% nasconde delle insidie. Ecco quali e come risolverle
Dal 19 maggio 2020 ad oggi sono state diverse centinaia le problematiche applicative in merito alle detrazioni fiscali del 110% messe in piedi dal Decreto Rilancio. E ogni volta che si prova a risolverne una, ecco che ne salta fuori un'altra.
Il Sismabonus 110%
Questa volta è il turno del bonus 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%) e delle asseverazioni tecniche, previste dalla normativa, dalle quali scaturiscono gran parte delle responsabilità, in primis dei professionisti e poi, di rimando, dei committenti. Per regolamentare questi nuovi adempimenti è stato pubblicato il Decreto del MIT n. 329/2020 che ha modificato il precedente Decreto del MIT n. 58/2017 che nella sua nuova versione prevede la compilazione dei seguenti allegati:
- Allegato B - Asseverazione del progettista da allegare al titolo edilizio;
- Allegato 1 - Asseverazione del direttore dei lavori per stato di avanzamento;
- Allegato B1 - Asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori;
- Allegato B2 - Asseverazione del collaudatore a fine lavori.
L'asseverazione del professionista
Ciascuno di questi modelli richiede esplicitamente al professionista di attestare l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi.
Sulla riduzione del rischio sismico siamo tutti d’accordo, si sa che il Sismabonus serve a questo.
Sull’attestazione di congruità dei costi, invece, ci sono vari passaggi controversi. Ad esempio, non so se lo avevate notato, l'asseverazione finale che deve rilasciare il direttore dei lavori (allegato B1) prevede l'obbligo di attestare che le somme risultano congrue con il “risultato conseguito”. Il punto è il seguente:
“l’ammontare dei lavori, eseguiti in conformità al Progetto per la riduzione del rischio sismico della costruzione, sono risultati pari ad € _______________ e tale somma risulta congrua per il risultato conseguito”.
Sismabonus 110%, asseverazione e “risultato conseguito”
Cosa significa che la "somma risulta congrua per il risultato conseguito"? Come ci si può tutelare dai rischi derivanti da una richiesta così insolita e così impegnativa? Difficile dirlo.
Ho chiesto un parere al nostro esperto di Sismabonus, l’ing. Cristian Angeli.
Domanda - Ingegnere, l'allegato B-1 prevede questa "strana dicitura". Ci spieghi meglio cosa significa.
Non si sa bene che cosa si debba intendere con il termine “risultato conseguito”, non c’è scritto da nessuna parte. In effetti si tratta di una precisazione insolita perché in tutti gli altri moduli di asseverazione viene chiesto al progettista e allo stesso DL di dichiarare la congruità rispetto a un prezziario. Ma non credo si tratti di una svista, poiché lo stesso art.119, al comma 13bis, dice una cosa simile “L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione”.
Quindi è così, con il Sismabonus 110% dobbiamo stare attenti - tra l’altro - al “risultato conseguito” e alla “effettiva realizzazione” delle opere. Parole impegnative… E come al solito il cerino lo hanno lasciato in mano a noi tecnici.
Non possiamo fare altro che mettere in campo la nostra professionalità per raggiungere RISULTATI che siano davvero impeccabili, che possano essere asseverati senza problemi e che siano in linea tanto con i costi quanto con i progetti.
Di quali risultati stiamo parlando? Secondo me di quelli inerenti alla riduzione del rischio sismico, perché è questa la finalità della norma introduttiva del Sismabonus. Quindi il tecnico asseveratore deve verificare che la somma ammessa a detrazione sia dapprima congruente con i prezziari regionali e poi che le opere realizzate consentano di aumentare, come previsto in progetto, la sicurezza sismica del fabbricato.
Certo, non è un argomento semplice e può prestarsi a scivolose interpretazioni.
L'assicurazione professionale
Domanda - L'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio prevede l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i tecnici che si occupano di attestazioni. Che problemi potrebbe avere il tecnico nel caso sia contestato il "risultato conseguito"?
Non è facile immaginare quando, come, da chi e perché potrebbe essere contestato il “risultato conseguito” e di conseguenza i problemi a cui potrebbe andare incontro il tecnico. Però in effetti di problemi potrebbero essercene molti perché, come ho detto, l’argomento potrebbe essere interpretato in modo restrittivo. In primis dall’Agenzia delle Entrate, ma non solo.
Pensate se un domani l’edificio oggetto di interventi antisismici dovesse avere un cedimento, oppure si lesionasse a seguito di un piccolo terremoto. Chiunque potrebbe tirar fuori la nostra asseverazione e contestare che non è stato raggiunto un risultato soddisfacente. Quindi è importantissimo che tutti i soggetti che intervengono nel 110% siano dotati di una (buona) polizza sia di RC generale sia per il Superbonus. A tutela di se stessi e degli altri.
La polizza professionale del tecnico asseveratore
Domanda - Non tutte le polizze assicurative sono uguali, non tutte coprono le responsabilità alle quali un professionista può andare incontro in casi di sinistri legati al Superbonus. Che consigli darebbe ai suoi colleghi?
Noi professionisti (parlo soprattutto a me stesso) dobbiamo metterci in testa che è importante avere una polizza realmente efficace, non solo “a norma di legge”. C’è una bella differenza. E dobbiamo dedicare alla scelta della polizza il tempo che serve, finchè non si trova quella giusta e finchè non se ne comprendono i contenuti. Non dobbiamo lasciarci abbindolare frettolosamente dagli opuscoli o dalle griffe. Bisogna guardarci dentro, fa parte del nostro lavoro, richiede tempo come il progetto.
Innanzitutto dobbiamo scegliere se avvalerci di una polizza cosiddetta “open cover”, ovvero a massimale aggregato, oppure di una polizza “stand alone”.
Nel primo caso la compagnia mette a disposizione un “plafond” a consumo al quale il professionista può attingere n-volte per n-sinistri per n-anni. Esaurito il plafond i sinistri successivi che avvengono nel periodo di copertura (o quelli in corso non ancora conclusi) rimangono scoperti. È una buona formula, forse anche conveniente dal punto di vista economico, ma presenta un rischio molto importante: se nel periodo di copertura avviene un sinistro importante, che erode buona parte del massimale, i sinistri successivi restano scoperti.
Al contrario le polizze “stand alone” sono un po' più onerose e complesse da gestire (per ogni progetto bisogna ricordarsi di sottoscriverne una), ma presentano il vantaggio di essere riferite a un rischio singolo, al quale viene dedicato uno specifico massimale di copertura, modulabile caso per caso. In questo modo ogni sinistro viene gestito a “compartimento stagno” e si evita anche il pericolo di risoluzione anticipata del contratto di assicurazione per aggravamento del rischio, che è una facoltà riservata per legge alle compagnie assicuratrici quando le cose si mettono male…
Come scegliere la polizza professionale giusta e la check list da controllare
Domanda - La polizza giusta?
Probabilmente non esiste una polizza perfetta su una materia che presenta caratteristiche così innovative… Direi che è opportuno prediligere polizze che permettano di tutelare la più ampia gamma di esiti negativi possibili per il lasso di tempo necessario. Questa è l’unica formula generale che mi viene in mente a fronte dei quotidiani cambiamenti a cui stiamo assistendo.
L’altro consiglio è quello di farsi assistere da professionisti che operano in questo specifico ambito assicurativo, perché solo loro possono aiutarci a comprendere in modo concreto le peculiarità delle varie polizze.
Ad esempio io devo ringraziare l’amico Dario Sacilotto, broker assicurativo specializzato in Superbonus, che mi ha spiegato molti passaggi cruciali e al quale devo gran parte dei suggerimenti che ho riportato in questo articolo.
Domanda - Proviamo a definire una check list che possa semplificare la vita a un professionista nella scelta della polizza.
È sempre difficile schematizzare argomenti così complessi, in continua evoluzione e, soprattutto, privi di esperienze pregresse.
Posso mettere a disposizione i punti che, con l’aiuto di Dario, avevo predisposto per mio uso e consumo. Spero possano essere utili.
- Verificare le “definizioni” riportate nel glossario allegato alla polizza… Nel testo contrattuale cosa si intende per sinistro? Cosa per soggetto assicurato? etc.
- Comprendere bene l’oggetto dell’assicurazione e confrontarlo con la definizione riportata nel glossario
- Leggere quali sono le “esclusioni” contrattuali, ovvero le circostanze nelle quali l’assicurazione non opera
- Compilare con attenzione il “questionario” iniziale poiché esso ha valore di allegato contrattuale
- Avere consapevolezza degli “scoperti” a carico dell’assicurato
- Evitare polizze con presenza di sotto limiti, in particolare con riferimento ai danni patrimoniali
- Verificare che la garanzia per “responsabilità solidale” sia prestata senza limitazioni
- Accertarsi che la garanzia “postuma” risulti già inclusa nella polizza e non siano previsti casi di cessazione (es. morte dell’assicurato o chiusura dell’attività)
- Prediligere polizze che presentano copertura estesa anche al danno erariale e controllare i relativi massimali
- Verificare di disporre di una polizza di “tutela legale” (a parte) per eventuali spese di giudizio derivanti da processi penali conseguenti al Superbonus.
Infine, questo è un mio consiglio personale, bisogna prefigurarsi degli scenari (con un pizzico di pessimismo) e provare a valutarli in ottica assicurativa. La polizza, nei casi che ci vengono in mente, ci tutela davvero? Se la risposta è affermativa è già un buon segno.
Ringrazio l'ing. Angeli per il contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.
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