Sismabonus-acquisti e 31 dicembre 2024: doppio vantaggio per gli acquirenti

Se l’impresa di costruzioni fruisce per sé dell’Ecobonus, il rogito di compravendita dovrà specificarlo, o l’acquirente che accede al Sismabonus-acquisti potrebbe rivendicarlo

di Cristian Angeli - 16/12/2024

La cumulabilità con l’Ecobonus

Come accennato, quando un’impresa vende un’immobile demolito e ricostruito “offrendo” agli acquirenti l’accesso al Sismabonus-acquisti, questa non perde la possibilità di fruire essa stessa di alcune detrazioni per la realizzazione degli interventi edilizi. Di certo, all’impresa è precluso l’accesso al Sismabonus “ordinario” (DL 63/2013, art. 16), poiché se così non fosse si aprirebbero le porte a un’ingiustificata duplicazione di agevolazioni fiscali. A fronte di un unico sostenimento di spese al fine di conseguire il miglioramento antisismico di uno stesso edificio, cioè, sorgerebbero due diversi bonus, uno a favore dell’impresa e uno a favore dell’acquirente delle unità immobiliari di nuova costruzione.

Lo stesso, però, non vale per l’Ecobonus (DL 63/2013, art. 14), essendo quest’ultimo previsto sulla base di un presupposto diverso, vale a dire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (a confermarlo è la stessa Agenzia delle Entrate, ad esempio nell’interpello n. 769/2021).

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