Sismabonus-acquisti e 31 dicembre 2024: doppio vantaggio per gli acquirenti
Se l’impresa di costruzioni fruisce per sé dell’Ecobonus, il rogito di compravendita dovrà specificarlo, o l’acquirente che accede al Sismabonus-acquisti potrebbe rivendicarlo
Il passaggio del bonus con la vendita
Non è dunque impossibile che l’impresa venditrice abbia fruito dell’Ecobonus in relazione allo stesso immobile, e sarà fondamentale evitare qualsiasi rischio di perdere tale detrazione proprio a causa dell’avvenuta compravendita. Infatti, l’art. 16-bis, co. 8 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi, DPR 917/1986), prevede che “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare”.
Per quanto detta norma riguardi il Bonus Ristrutturazioni, una formulazione identica è impiegata nel c.d. “Decreto Requisiti” (DM 6 agosto 2020, art. 9, co. 1), che regola invece nel dettaglio proprio l’Ecobonus. Vi è il rischio, dunque, che vendendo l’immobile sul quale sono stati realizzati lavori agevolati con Ecobonus, l’impresa beneficiaria di quest’ultimo lo passi “inavvertitamente” all’acquirente, che si troverebbe nella possibilità di scontare il Sismabonus-acquisti concordato ma anche la parte di Ecobonus rimanente, ceduta con l’immobile.
IL NOTIZIOMETRO