Sismabonus-acquisti e 31 dicembre 2024: doppio vantaggio per gli acquirenti
Se l’impresa di costruzioni fruisce per sé dell’Ecobonus, il rogito di compravendita dovrà specificarlo, o l’acquirente che accede al Sismabonus-acquisti potrebbe rivendicarlo
Come mantenere l’Ecobonus
Dalle norme appena illustrate, si comprende come quello del trasferimento del bonus insieme all’immobile non sia però un vero e proprio automatismo. È prevista, infatti, la possibilità che le parti si accordino diversamente.
Ma come fare?
Chiaramente, il “luogo” migliore per accordarsi è proprio il contratto di compravendita, nel quale l’inserimento di una clausola che specifica il mantenimento dell’Ecobonus in capo all’impresa venditrice metterà al sicuro da un’eventuale rivendicazione dello stesso da parte dell’acquirente. Nel caso in cui l’atto di trasferimento sia già stato concluso in assenza di una simile clausola, invece, l’ultima spiaggia può essere rappresentata dalla stipulazione di una scrittura privata autenticata, che dovrà però specificare che l’accordo circa il mantenimento dell’Ecobonus per il venditore sussisteva già al momento del rogito, come chiarito dalle Entrate, ad esempio, all’interno della Circolare n. 7/2021.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e
di contenziosi civili
www.cristianangeli.it
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