Sismabonus-acquisti ad ampio raggio: nuova risposta del Fisco
Dall'Agenzia delle Entrate un nuovo chiarimento sulle possibilità di utilizzo del Sismabonus-acquisti: soggetto beneficiario, numero di immobili ammissibili e destinazione d'uso
Ambiti soggettivo e oggettivo, numero massimo di immobili acquistabili e destinazione d'uso. C'è davvero tutto nella nuova risposta n. 398/2023 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate per chiarire alcuni aspetti relativi al sismabonus-acquisti.
Sismabonus-acquisti: interviene il Fisco
I nuovi chiarimenti del Fisco arrivano in risposta ad un interpello che riguarda l'agevolazione fiscale di cui all'art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2023 che richiama a sua volta la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Con il comma 1-septies, art. 16, del D.L. n. 63/2013 il legislatore ha esteso il sismabonus anche agli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
In particolare, la norma prevede una detrazione del 75% in caso di passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore e dell'85% in caso di passaggio di due classi, calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Le domande all'Agenzia delle Entrate
Fatta questa premessa normativa, l'interpello è stato presentato da una società che ha diritto di utilizzare il sismabonus-acquisti per chiedere:
- se l'acquirente a cui è riservata la detrazione può essere una società di capitali con medesimi soci della società venditrice che ha realizzato gli interventi, o sia comunque ad essa collegata ex articolo 2359, comma 3, del codice civile, o, alternativamente, solo alcuni dei suoi soci siano anche soci della società venditrice, ma le due società non risultino tra loro collegati ex art. 2359 co. 3 c.c.;
- quale sia il numero massimo di unità immobiliari acquistabili da un unico acquirente con il beneficio del sismabonus-acquisti;
- se il sismaonus-acquisti sia applicabile anche nel caso in cui le unità immobiliari acquistate siano destinate ad ''uso turistico'' (e più precisamente ad un turismo ciclico).
Ambito soggettivo
Relativamente alla prima domanda, l'Agenzia delle Entrate (facendo un piccolo errore sul tempo entro cui alienare l'immobile, è 30 mesi non 18 come scritto nella risposta) chiarisce che i beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e che la norma non individua nessuna specifica caratteristica da appurare in capo all'acquirente al fine di poter fruire dell'agevolazione.
Sostanzialmente, essendo la misura finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati come abitazioni che adibiti a sede di attività produttive, professionali, o commerciali, deve avere un'applicazione più ampia possibile, purché coerentemente al dettato normativo.
Pertanto, l'esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti venditore e acquirente non esclude la possibilità per l'acquirente l'unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni c.d. sismabonus-acquisti.
Numero massimo di u.i. acquistabili
Relativamente alla seconda domanda, il Fisco ha ricordato che la norma non prevede alcuna limitazione sul numero di unità immobiliari acquistabili da un singolo soggetto. Tale chiarimento era già stato fornito con la risposta n. 57/E del 31 gennaio 2022 che riguardava l'utilizzo del supersismabonus-acquisti, potenziato dall'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e le cui considerazioni valgono anche per il sismabonus-aquisti "ordinario".
Destinazione d'uso
Anche relativamente alla destinazione d'uso l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti con la risposta n. 556 del 25 agosto 2021, evidenziando che solo ai fini del Superbonus, al termine degli interventi agevolabili, l'immobile deve avere ''natura residenziale'', mentre la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è irrilevante per quanto riguarda il ''Sismabonus acquisti'', previsto dal comma 1septies, articolo 16, decreto legge 63 del 2013.
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