Sismabonus-acquisti, no alla detrazione senza rogito entro il 31 dicembre 2024
Nonostante il Fisco abbia chiarito che il bonus opera anche per immobili non completati alla data di scadenza, la Cassazione ha stabilito che il preliminare non basta per farlo maturare
Il requisito dell’alienazione
L’art. 16, co. 1-septies del DL 63/2013 è chiaro nello scandire i tempi del Sismabonus-acquisti.
Nel dettaglio, infatti, la norma prevede uno “sconto” fiscale fino all’85% del prezzo di acquisto dell’immobile, ed entro un massimale di 96.000 euro, se questo deriva da interventi di demolizione e ricostruzione “eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile”.
Insomma, entro 30 mesi dall’ultimazione degli interventi, e comunque entro i termini di vigenza della detrazione (come ribadito a più riprese dalle Entrate), l’immobile deve essere “alienato”.
Ma cosa significa, davvero, “alienazione”?
Può un contratto preliminare di compravendita stipulato entro il 31 dicembre 2024 (data di scadenza del Sismabonus-acquisti) essere sufficiente a integrare tale requisito, dato che rappresenta “il primo passo” della compravendita?
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 26 luglio 2024, n. 30723IL NOTIZIOMETRO