Sismabonus-acquisti, no alla detrazione senza rogito entro il 31 dicembre 2024

Nonostante il Fisco abbia chiarito che il bonus opera anche per immobili non completati alla data di scadenza, la Cassazione ha stabilito che il preliminare non basta per farlo maturare

di Cristian Angeli - 03/09/2024

La risposta della Cassazione

Purtroppo, la risposta è no. Non è possibile, infatti, “retrodatare” l’avvenuta cessione della proprietà dell’immobile a un momento precedente la stipula del rogito di compravendita, a prescindere da quanto il preliminare sia “obbligatorio” per le parti.

A spiegarlo è la Corte di Cassazione, che con la menzionata sentenza n. 30723/2024 ha convalidato il sequestro preventivo a carico di un’impresa di costruzioni indagata per indebita percezione di erogazioni pubbliche, rilevando tra gli elementi proprio l’aver usufruito del Sismabonus-acquisti in assenza di rogito.

Nel dettaglio, l’accusa era quella di aver acquistato e trasferito a terzi crediti d’imposta inesistenti relativi al Sismabonus-acquisti. Infatti, l’impresa si era impegnata, con contratto preliminare, a vendere ad una cooperativa 36 alloggi antisismici da realizzare, prevedendo come pagamento del corrispettivo di detta compravendita la cessione al venditore dei crediti d’imposta derivanti dal Sismabonus-acquisti spettanti all’acquirente. L’impresa, dunque, riceveva i crediti, nonostante le opere non fossero state ancora realizzate.

La difesa evidenziava però che la norma sul Sismabonus-acquisti non specifica la necessità di aver effettivamente realizzato i lavori, ma solo di aver alienato l’immobile entro 30 mesi dalla loro conclusione, cosa che sarebbe correttamente avvenuta data la stipula nei tempi del preliminare.

Sul tema, però, la Cassazione rileva che “nel contratto preliminare la cessione delle detrazioni è connessa alla “futura” vendita (quale modalità di pagamento del prezzo di acquisto) e quindi alla esistenza stessa degli alloggi”, concludendo dunque che “la tesi difensiva che era sufficiente questo contratto preliminare per realizzare il presupposto della “alienazione” dell'immobile appare infondata”.

In sostanza, il preliminare non è in grado di produrre gli effetti di alienazione dell’immobile, ma solo di impegnare le parti a produrli in un successivo contratto definitivo.

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