Sismabonus e Asseverazione: risposta di AdE scontata al 110%
La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce se è possibile fruire del Superbonus 110% in assenza di asseverazione per cambio di zona sismica da 4 a 3
Sarà che dopo aver letto l'ennesima risposta dell'Agenzia delle Entrate abbiamo ormai piena conoscenza dell'indirizzo del Fisco su determinati temi legati alle detrazioni fiscali in edilizia. È fuori ogni dubbio, però, che casi specifici a parte le istanze dei contribuenti legati all'ecobonus e al sismabonus (ordinari o potenziati al 110%) riguardano sempre gli stessi macroargomenti:
- il soggetto beneficiario;
- l'aumento volumetrico;
- la presenza dell'impianto di riscaldamento;
- il calcolo dei limiti di spesa in caso di più unità immobiliari, pertinenze ed in caso di frazionamenti e accorpamenti;
- i tempi per l'asseverazione tecnica necessaria per il sismabonus;
- il cambio di zona sismica.
Sismabonus e Asseverazione: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ed è proprio su questi ultimi due argomenti che risponde l'Agenzia delle Entrate nella nuova risposta n. 624/2021 ad oggetto "Superbonus - Sismabonus acquisti in caso di variazione della zona sismica del comune in cui sorge l'unità immobiliare, dalla classe 4 alla classe 3, intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".
Una risposta pressoché scontata alla luce dei tanti interventi su questo argomento ma che è utile per consolidare nuovamente alcuni aspetti formali legati alle date significative che possono incidere sulla fruizione del Sismabonus nel caso di "asseverazione tardiva".
Nel caso di specie, il contribuente rappresenta questa situazione:
- intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico di una o più classi di un fabbricato in zona sismica 4 eseguito da un'impresa di costruzione sulla base di un permesso di costruire richiesto il 13 marzo 2019 e rilasciato dal Comune il 6 giugno 2019;
- intervento iniziato il 30 settembre 2019;
- l'impresa di costruzione intende vendere le unità immobiliari con rogito entro il 30 dicembre 2021;
- a marzo 2021 una deliberazione della Giunta Regionale riclassifica la zona sismica del comune su cui sorge l'unità immobiliare oggetto d'istanza dalla classe 4 alla classe 3;
- l'allegato B (asseverazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58) depositato entro il mese di aprile 2021;
- allegati B1 (attestazione del direttore dei lavori), e B2 (attestazione del collaudatore statico) previste ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, verranno depositati entro la fine dei lavori, prevista per il mese di settembre 2021.
La domanda è semplice: ci sono i presupposti per accedere al SuperSismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, potenziato al 110% dall'art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020)?
Sismabonus acquisti, cambio zona sismica e Asseverazione tardiva
Come detto, la risposta delle Entrate non poteva essere diversa (ecco il motivo del titolo di questo articolo "Sismabonus e Asseverazione: risposta di AdE scontata al 110%").
In conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, il sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l'asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione.
Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.
Tale principio può applicarsi anche nel caso di specie, atteso che l'adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.
Ne consegue che l'Istante, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti normativamente previsti non oggetto di interpello, può beneficiare del Sismabonus acquisti applicando la maggiore aliquota prevista citato dall'articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio (Superbonus).
Ai fini della detrazione, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e nel rispetto di tutte le altre condizioni normativamente previste, la predetta asseverazione deve essere presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale (sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Regionale avvenuta il 16 marzo 2021, ovvero dal 15 maggio 2021) ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile. La medesima asseverazione dovrà, infine, essere consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione.
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