Sismabonus 110% e Asseverazione tardiva: di chi è la responsabilità?

La mancata presentazione nei tempi dell'asseverazione fa decadere il diritto al sismabonus. Di chi è la responsabilità? È previsto un risarcimento del danno?

di Redazione tecnica - 16/09/2021

In caso di mancata presentazione nei tempi previsti dell'asseverazione tecnica necessaria per accedere al sismabonus 110%, il tecnico che ha presentato la pratica può essere chiamato al risarcimento del danno?

Sismabonus e Asseverazione tardiva: nuova domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È la nuova interessante domanda posta da Andrea P. alla posta di LavoriPubblici.it, che fa riferimento alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Tra i requisiti previsti per l'accesso a quello che è stato definito sismabonus 110% o supersismabonus vi è quello della presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione tecnica di cui al DM n. 58/2017 che, come previsto all'art. 3, comma 3, devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Risulta chiaro, e lo ha chiarito tante volte anche l'Agenzia delle Entrate, che in caso di invio dell'asseverazione oltre i termini previsti si perde il diritto al Sismabonus.

Sismabonus e Asseverazione tardiva: le responsabilità

La domanda posta dal nostro utente è, benché incompleta, molto interessante e merita una risposta da parte del nostro esperto di Sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, che ha fornito la seguente risposta.

"Il quesito posto dal gentile lettore - rileva l'ing. Angeli - fa generico riferimento alle responsabilità "del tecnico che ha presentato la pratica", senza chiarire quale sia il ruolo e l'impegno contrattuale del suddetto professionista nei confronti del cliente. Se ci si intende riferire al caso ricorrente di mancata o ritardata allegazione del modulo B al permesso di costruire, nell'ipotesi che il professionista ricoprisse un incarico generale di progettazione architettonica e strutturale e che fosse chiara la volontà del committente di accedere ai benefici fiscali, si ritiene che vi siano i presupposti per una azione risarcitoria nei confronti del suddetto professionista".

Ringraziamo l'ing. Angeli per il contributo e lasciamo a voi ogni commento.

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