Sismabonus solo per procedure iniziate dopo l'1 gennaio 2017
L'Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in merito alla fruizione del sismabonus e alla data di inizio delle procedure autorizzative
L'attività edilizia richiede delle tempistiche molto particolari per cui un intervento le cui procedure autorizzative sono cominciate in un determinato anno, può essere avviato a molti anni distanza. Nel frattempo la normativa cambia e nascono nuove interessanti possibilità fiscali.
Sismabonus: nuovo interpello all'Agenzia delle Entrate
È proprio di questo si parla nella risposta n. 365 del 24 maggio 2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate conferma un importante concetto relativo alla fruizione del sismabonus, la detrazione fiscale prevista dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013.
Nel caso di specie, l'istante fa presente una situazione cominciata nel 205 con l'acquisto di un complesso immobiliare. Nel 2007 viene stipulato un accordo con il Comune per la promozione del recupero urbanistico ed edilizio in variante del P.R.G. Nel 2010 veniva approvato il progetto di bonifica e nel 2012 viene depositata variante allo stesso. Successivamente una serie di deliberazioni e atti che portano al deposito nel 20149 della SCIA per la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico dei fabbricati.
L'istante chiede la possibilità di accedere al sismabonus acquisti (essendo una società di costruzione ad avere effettuato la demolizione e ricostruzione).
Sismabonus: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Istanza lecita e a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto puntualmente richiamando quanto previsto dalla norma agevolativa per la quale il sismabonus spetta, in ogni caso, per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
A questo punto c'è da chiarire cosa si intende per "procedure autorizzative" e l'Agenzia delle Entrate lo fa rispondendo che nel caso descritto dall'istante emergerebbe che esistano una serie di atti antecedenti al 1° gennaio 2017 costituenti parte della "procedura autorizzatoria" in questione, posta la consequenzialità necessaria di tali atti con la definizione dei contenuti della Convenzione e del Permesso di Costruire.
Avendo il contribuente iniziato le procedure autorizzatorie in data antecedente il 1° gennaio 2017, ne consegue che i soggetti acquirenti delle unità immobiliari, sulla base di quanto rappresentato anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, e stante il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie cui è subordinata la spettanza dell'agevolazione, non possono fruire del Sismabonus acquisti.
Siamo sicuri?
Ma, attenzione, perché evidentemente l'Agenzia delle Entrate non è perfettamente sicura di questa risposta perché precisa anche "Resta ferma la possibilità del contribuente di documentatare, a seguito del parere dell'Ufficio tecnico del Comune, una diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, successiva al 1° gennaio2017".
Al verificarsi di tale circostanza, con riferimento alla presentazione dell'asseverazione della classe del rischio sismico, richiamando il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020, è stato chiarito che "le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico".
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