Sismabonus 80%: ultima chance per le unifamiliari
Per tutto il 2024 sarà ancora possibile utilizzare il sismabonus ordinario con aliquote di detrazione che variano dal 50 all’85% della spesa sostenuta. Vediamo come per gli edifici unifamiliari
Tra le date cruciali che hanno interessato il superbonus, il 30 settembre 2022 è certamente una delle più importanti per quanto concerne gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
Superbonus e unifamiliari
Tra le tante proroghe dell’orizzonte temporale per il superbonus, una delle ultime relativa agli interventi sulle unifamiliari aveva previsto la possibilità di continuare ad utilizzare il bonus 110% vincolandolo al completamento del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. A partire dall’1 ottobre 2022 non è, dunque, stato più possibile presentare allo Sportello Unico Edilizia la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus 110% (CILAS) barrando la sezione b.1, ovvero indicando che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori non riguardano parti comuni (regola stabilita all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio con deadline finale per portare in detrazione le spese al 31 dicembre 2023).
Il superbonus sulle unifamiliari è, quindi, ormai terminato da molto tempo ma non sono finite le possibilità di intervenire migliorando la capacità strutturale degli edifici utilizzando il sismabonus ordinario.
Il sismabonus ordinario
Allo stato attuale occorre considerare:
- l’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- l’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013.
Stiamo parlando delle norme agevolative che a partire dal 2017 e fino al 31 dicembre 2024 hanno istituito nel nostro ordinamento il cosiddetto “sismabonus”.
Questo bonus, nella sua versione “base”, consente la detrazione del 50% delle spese sostenute (fino ad un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare) dall’1gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.
Il sismabonus potenziato
Relativamente agli interventi sulle unifamiliari, il comma 1-quater, art. 16 del citato D.L. n. 63/2013 dispone un aumento dell’aliquota fiscale applicabile nel caso in cui gli interventi di miglioramento sismico determino un passaggio a una o due classi di rischio inferiori.
In particolare, qualora dagli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
- ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
Ricordiamo che ai fini applicativi, la riduzione del rischio sismico dovrà essere attestata da un tecnico abilitato sulla base di quanto previsto dalle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni di cui al D.M. n. 58/2017.
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