Sismabonus: variare la destinazione d’uso può salvare la detrazione
Nonostante il Sismabonus sia fruibile solo per lavori su immobili a destinazione abitativa o produttiva, la prassi dell’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di agevolare gli interventi su immobili diversi
I requisiti che deve avere l’immobile
In base alla normativa che regola il Sismabonus, il tipo di immobile sul quale possono essere realizzati gli interventi agevolabili è definito sulla base di due elementi. Innanzitutto, i lavori devono essere eseguiti “su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, come disposto dal co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013. Il successivo co. 1-ter, poi, estende l’applicabilità del Sismabonus anche agli “edifici ubicati nella zona sismica 3”.
Dal citato co. 1-bis emerge il secondo requisito, essendo infatti specificato che le procedure autorizzatorie degli interventi, affinché i relativi costi siano detraibili col Sismabonus, devono essere “riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive”.
È da qui che scaturisce il problema di cui riferisce il lettore, considerato che un edificio di categoria catastale B/6 difficilmente è considerabile come abitativo o produttivo. Tuttavia, non è la categoria catastale a rilevare, considerato che nella Circolare 29/2013 l’AdE ha riassunto come segue i requisiti: “le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare”.
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