Soccorso istruttorio: consentito per certificazioni scadute in corso di gara

Se la certificazione è funzionale all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo e scade dopo la valutazione dell'offerta, la SA può eventualmente attivare il soccorso procedimentale

di Redazione tecnica - 07/03/2025

Quando il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, è possibile sanare attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali, che non alterino il contenuto sostanziale dell’offerta e non producano distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

Non si può quindi togliere in maniera “retroattiva” il punteggio premiale ottenuto per una certificazione scaduta nel corso della procedura di gara e per altro dopo l’apertura delle offerte.

Soccorso procedimentale: quando è consentito?

A spiegarlo è il Consiglio di Stato nell’ambito di un contenzioso – rimasto in sospeso, nell’attesa di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria su vincoli di aggiudicazione e di partecipazione – che ha visto anche la presentazione di un ricorso in via incidentale da parte dell’originaria aggiudicataria, secondo cui la ricorrente in primo grado non avrebbe avuto interesse a ricorrere perché la decadenza di una certificazione l’avrebbe “retrocessa” al terzo posto in graduatoria.

Una tesi non condivisa da Palazzo Spada, che, nella sentenza del 27 febbraio 2025, n. 1707ha appunto spiegato che il possesso della certificazione era richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica.

Ne deriva che è consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall’articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali quando ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

La giurisprudenza consente in questi casi l’integrazione di eventuali elementi documentali carenti nonostante i limiti posti al soccorso istruttorio dall’articolo 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Se dunque è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara.

Anche se la stazione appaltante fosse stata al corrente della scadenza della dichiarazione, essa è comunque intervenuta dopo l’esame dell’offerta tecnica e il relativo punteggio premiale era stato assegnato, motivo per cui avrebbe tutt’al più potuto chiedere al concorrente di documentare di aver quanto meno presentato l’istanza di rinnovo, senza essere affatto tenuta in via automatica a rivedere i punteggi.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso proposto per carenza di interesse: non si può quindi dimostrare, se non in via meramente ipotetica ed eventuale, la retrocessione al terzo posto in graduatoria della ricorrente, che quindi era pienamente legittimata ad opporsi all'aggiudicazione.

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