Soccorso istruttorio e offerta tecnica: il Consiglio di Stato fissa i limiti operativi
Illegittima l’integrazione dell’offerta tecnica oltre i chiarimenti. Ammissibile solo il soccorso procedimentale su elementi già presenti
Soccorso istruttorio: il quadro normativo
Sul punto, la giurisprudenza prevalente distingue tra chiarimenti interni all’offerta e vere modificazioni postume: nel caso in esame, la mancanza originaria di un requisito essenziale non è sanabile, nemmeno mediante chiarimenti che rappresentano un’integrazione illegittima dell’offerta tecnica.
Il nuovo art. 101 del Codice distingue tra:
- soccorso completivo (co. 1, lett. a): per documentazione amministrativa mancante (es. DGUE, garanzia provvisoria);
- soccorso sanante (co. 1, lett. b): per regolarizzare errori formali della documentazione amministrativa;
- soccorso procedimentale (co. 3): per chiarire ambiguità interne all’offerta senza modificarla;
- soccorso correttivo (co. 4): applicabile fino all’apertura delle offerte per errori materiali non sostanziali.
La norma del nuovo codice inoltre si cura di precisare che sono soccorribili, purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte:
- a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento;
- c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.
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