Soggetti aggregatori: pubblicato il Vademecum ANAC

Online la guida ANAC contenente i riferimenti normativi, delibere, segnalazioni, testi e determinazioni sui Soggetti Aggregatori utile riferimento per le stazioni appaltanti.

di Redazione tecnica - 02/11/2021

Dopo il recente aggiornamento dell’elenco per il prossimo triennio ai sensi dell’art. 5 del Dpcm 11 novembre 2014, l’Associazione Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha predisposto un interessante vademecum sui Soggetti aggregatori utile a garantire uno svolgimento ottimale delle attività delle Stazioni Appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori.

Gare d’appalto e soggetti aggregatori: pubblicato il vademecum ANAC

Il vademecum ANAC sui soggetti aggregatori raccoglie i riferimenti normativi, le delibere e le segnalazioni di Anac a Parlamento e Governo, testi e determinazioni. In esso sono spiegati in maniera sintetica i concetti fondamentali che le stazioni appaltanti devono conoscere per portare avanti l’attività di Soggetto Aggregatore.

Soggetti aggregatori: la norma istitutiva

L’art. 9 del D.L. n. 66/2014,(convertito in legge n. 89/2014) ha disposto l’istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) detenuta dall’ANAC.

Nell’elenco sono compresi fino a un massimo di 35 soggetti di cui fanno parte di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ciascuna Regione.

I soggetti aggregatori costituiscono, in pratica, lo strumento ottimale per centralizzare gli acquisti, facendo in modo che, in relazione a determinate categorie merceologiche, vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo, razionalizzando gli acquisti e ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più trasparenza e semplicità.

Soggetti aggregatori: definizioni e ambito operativo

La nozione di soggetto aggregatore presuppone quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera: il soggetto aggregatore è una forma evoluta di centrale di committenza, qualificata ed abilitata all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono.

Per centrale di committenza si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Secondo l’art. 3, co,1, lett. l) del d. lgs 50/2016, le «attività di centralizzazione delle committenze», sono le attività svolte su base permanente riguardanti:

  1. l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  2. l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori

L’ANAC ricorda che, ai sensi dell’art. 2, dpcm 11 novembre 2014, possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori:

  •  i soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:

a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;

b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per potere far parte dell’elenco, i soggetti aggregatori devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta di iscrizione, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.

L’elenco è stato recentemente aggiornato.

Aggregazioni e centralizzazione committenz: cosa prevede il codice dei contratti

I riferimenti normativi per le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze sono gli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016:

Articolo 37

  • [...] Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 38

  • [...] È istituito presso ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Tale qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo.

Sono iscritti di diritto nell’elenco:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

- CONSIP S.p.a.;

- INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;

- i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.

Soggetti aggregatori: parametri di valutazione e individuazione dei requisiti

I criteri utilizzati dall’ANAC ai fini della qualificazione sono di due tipi:

  • Requisiti di base;
  • Requisiti premianti.

Requisiti di base

  • Strutture organizzative adeguate e personale con specifiche competenze in relazione agli scopi;
  • Sistema di formazione e aggiornamento personale;
  • Numero di gare sostenute nel quinquennio e valutazione di tutti i parametri ad esse connessi (importi, complessità, scostamento importo a base gara e consuntivo spese sostenute, tempistiche di esecuzione delle procedure, aggiudicazione e collaudo);
  • Rispetto tempistiche pagamento;
  • Assolvimento obblighi di comunicazione;
  • Assolvimento oneri in materia di procedure di monitoraggio (per i lavori).

Requisiti premianti

  • Valutazione positiva ANAC circa attuazione misure anti-corruttive e per la legalità Sistemi di gestione della qualità degli uffici e procedure di gara;
  • Tecnologie telematiche;
  • Livello soccombenza nel contenzioso;
  • Sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione affidamento.

Soggetti aggregatori: le attività ANAC

Secondo la determinazione n. 2 dell’11 febbraio 2015, l’ANAC:

  • gestisce nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) il sistema AUSA relativo alle Stazioni Appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle Stazioni Appaltanti, dei relativi Rappresenti legali nonché informazioni classificatorie associate alle SA stesse;
  • è competente all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori, ogni tre anni, e a definire con propria Determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione.

Soggetti aggregatori: come presentare la richiesta di iscrizione

I soggetti abilitati che intendono avanzare richiesta di accreditamento nell’elenco dei Soggetti aggregatori sono tenuti ad inviare richiesta formale all’Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio gestione elenchi e qualificazione stazioni appaltanti, insieme all’apposito modello.

Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445:

  • che essi o i soggetti da loro costituiti “svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti enti locali”;
  • che le informazioni fornite tramite il modello di cui al successivo punto 3 corrispondono al vero;
  • per le città metropolitane che “sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156” i riferimenti dell’atto istitutivo;
  • per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestone delle attività, che sono costituiti “ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”, i riferimenti dell’atto costitutivo.

La richiesta di iscrizione va corredata con informazioni da inserire nel modello preimpostato disponibile sul portale www.anticorruzione.it. Le informazioni richieste riguardano:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l’attività di centrale di committenza;
  • eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno)

Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone.

Il modello, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti va inviato, via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. Non sono ammesse stampe cartacee del suddetto file o invii con modalità diverse dalla PEC o richieste prive di allegato.

 Ai fini dell’accreditamento saranno presi in considerazione solo i dati inseriti in BDNCP a cura e sotto la responsabilità del RASA.

Soggetti aggregatori: le novità ANAC

Con la delibera n. 643, del 22 settembre 2021 sono stati integrati tra i dati dei soggetti aggregatori:

  • Presenza del codice fiscale dei soggetti aggregatori iscritti;
  • Indicazione dei centri di costo coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento di spettanza dei soggetti aggregatori di spettanza dei soggetti aggregatori al fine di poter più agevolmente verificare la competenza del soggetto che gestisce l’acquisto nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 11.07.2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Infine, per saperne di più sul sistema dei soggetti aggregatori l’ANAC consiglia la consultazione degli atti di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 2 del 27 aprile 2021 e n. 8 del 07/10/2020.

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