Sospensione ordine di demolizione: 8 condizioni da verificare
La Corte di Cassazione ribadisce i presupposti affinché una istanza pendente di condono edilizio possa avere effetti sospensivi su un ordine di demolizione
Può il giudice dell’esecuzione accogliere la richiesta di sospensione di un ordine di demolizione per la pendenza di una istanza di condono edilizio?
Demolizione e condono edilizio: interviene la Cassazione
La domanda, molto interessante, si presta a diverse risposte frutto di tante considerazioni e analisi necessarie tra le quali è necessario verificare:
- la data di presentazione dell’istanza di condono e quella dell’ordine di demolizione;
- i requisiti di condonabilità dell'immobile.
L’argomento è stato frutto di parecchi interventi dei tribunali, tra i quali la Sentenza n. 50488/2023 mediante la quale la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del pubblico ministero di annullare l’ordinanza di sospensione di un ordine di demolizione.
Nel caso di specie, il Tribunale, nelle funzioni di giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di demolizione dell'immobile della condannata, per il quale era pendente un’istanza di condono edilizio, ritenendo che il lungo periodo di tempo trascorso a seguito dell'emissione dell'ordine avesse reso necessaria una nuova valutazione del pubblico interesse all'eliminazione dell'immobile abusivo da parte della Pubblica Amministrazione.
Il ricorso
Secondo il P.M. ricorrente, il Tribunale avrebbe sospeso l'ordine di esecuzione della demolizione del manufatto abusivo omettendo di motivare in ordine alle probabilità di accoglimento dell'istanza di condono edilizio, ponendosi così in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'ordine di demolizione può essere sospeso solo allorquando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine medesimo.
Nel caso di specie, non vi sarebbero elementi atti a sostenere una prognosi di esito positivo, tenuto conto che:
- la sentenza di condanna concerne fatti successivi alla presentazione dell'istanza di condono;
- i lavori sarebbero proseguiti oltre il termine previsto per il primo condono, fissato entro il 31/10/1983;
- né l'istanza si potrebbe riferire al secondo condono, il cui termine sarebbe stato il 31/12/1993.
Sospensione ordine di demolizione: 8 condizioni da verificare
Rispondendo al ricorso, gli ermellini hanno ricordato il principio secondo il quale il giudice, nel disporre la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con sentenza di condanna e nel vagliare la domanda di condono edilizio, deve indicare i requisiti di condonabilità dell'immobile ed accertare l'esistenza delle seguenti condizioni:
- la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza;
- la proposizione dell'istanza da parte del soggetto legittimato;
- la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta;
- l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
- l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative);
- la attuale pendenza dell'istanza di condono;
- la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione;
- l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.
Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento. La durata per la definizione della procedura può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.
Ciò premesso, le caso oggetto del ricorso, il giudice ha fondato la decisione di revoca dell'ordine di demolizione sulla base della mera presentazione da parte dell'interessato della domanda di condono relativa all'immobile in questione, senza alcuna altra specificazione, limitandosi a rilevare che anche il rilascio della sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sortisce effetti sull'efficacia dell'ordine di demolizione.
Tuttavia, nell'apparato giustificativo della ordinanza impugnata non vi è alcun cenno alla tematica relativa alla sussistenza dei requisiti di condonabilità del manufatto, tali da far ritenere prevedibile l'adozione, da parte della autorità amministrativa competente, di un provvedimento di accoglimento. La tematizzazione di tale profilo è del tutto estranea all'apparato argomentativo della pronuncia impugnata.
Con tali motivazioni, la Cassazione ha annullato l’ordinanza di sospensione della demolizione, rinviando al Tribunale un nuovo giudizio.
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