Sostituzione progettista indicato: entro quando è possibile?

Il Consiglio di Stato ricorda entro quali limiti è possibile la modifica soggettiva del concorrente, senza dilazioni contrarie al principio del risultato

di Redazione tecnica - 04/03/2025

Progettista indicato: no a sostituzioni dopo l'aggiudicazione

Il nuovo codice infatti, pur avendo esteso la possibilità di self-cleaning, più in generale, di modificazione soggettiva del concorrente, che oggi può avvenire anche dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, ha chiaramente previsto, come contrappeso, che “in nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni” in ragione dell’adozione delle misure necessarie da parte del concorrente a superare eventuali preclusioni alla partecipazione alla gara (così gli art. 94, comma 2, e 96, comma 5).

Spiega Palazzo Spada che gli artt. 94, comma 2, e 96, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, essendo funzionali al risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, sono espressione di una regola generale e, cioè del principio del risultato, per cui il limite temporale dell’aggiudicazione va applicato in tutti i casi in cui è consentito ad un concorrente, incorso in una situazione escludente, di adottare misure correttive, tra cui la sua modificazione soggettiva o quella di incaricati esterni, al fine di salvaguardare la sua partecipazione.

Né la brevità del lasso temporale intercorso tra l’intervenuta esclusione e l’aggiudicazione, o la mancata conoscenza, da parte del concorrente escluso, dell’aggiudicazione sono circostanze che possono assumere rilevanza e comportare lo slittamento di tale limite temporale, che, come già evidenziato, è desumibile sistematicamente, alla luce del combinato disposto degli artt. 1, 4, 94, comma 2, e 96, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, ed ha carattere oggettivo, non essendo condizionato a circostanze di carattere soggettivo.

Aggiudicazione appalto: il limite temporale è strumentale al principio del risultato

Il limite temporale individuato in particolare:

  • è strumentale al principio del risultato;
  • non può essere adattato all’esigenza del concorrente di disporre di un lasso temporale adeguato alle sue esigenze;
  • può essere brevissimo, tenendo conto del principio di auto-responsabilità a cui il concorrente si presta nel momento in cui partecipa a una procedura.

In definitiva, secondo il combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, interpretati alla luce del principio del risultato, la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente e in assenza di diverse previsioni del bando, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, che non può essere per tale ragione dilazionata.

Si conferma quindi pienamente legittima l’esclusione dell’OE che abbia indicato, per le prestazioni di progettazione, un costituendo RTP la cui capogruppo ha fatto ricorso all’avvalimento (vietato dal disciplinare) per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lettera di invito, nel momento in cui disponga la sostituzione del progettista indicato dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

 

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