Ristrutturazione edilizia e detrazioni 55%: altri chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La posa di un parquet di tipo "flottante" (che non necessita di collanti per essere posato) non è riconducibile alla categoria di beni finiti che beneficiano...

26/06/2012

La posa di un parquet di tipo "flottante" (che non necessita di collanti per essere posato) non è riconducibile alla categoria di beni finiti che beneficiano dell'IVA agevolata al 10%, ma a quella dei materiali di rivestimento che scontano l'aliquota IVA ordinaria. Inoltre, la posa di un pavimento contro terra è riconducibile all'ipotesi di "pavimento contro l'esterno", dunque può fruire della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico, purché siano rispettati i requisiti di "trasmittanza termica" previsti dall'allegato B al decreto del ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo 2008.

Questo è, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente che aveva avviato degli interventi di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione, presso cui prenderà residenza anagrafica al termine dei lavori, che comprendono: la realizzazione di un insieme sistematico di opere volte al risparmio energetico (applicazione di materiale coibente alle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti, realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli solari e caldaia a biomassa), alla parziale ridistribuzione dei volumi interni all'appartamento e alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento.

Come specificato dal contribuente, tali interventi hanno comportato la demolizione dei muri, la loro ricostruzione in altra parte interna e il taglio della pavimentazione esistente per il passaggio dei nuovi impianti. Per il ripristino della pavimentazione, divenuto obbligatorio in seguito ai suddetti interventi, è stato scelto come materiale un pavimento in laminato (tipo "parquet") ed è stato previsto l'inserimento, tra il piano esistente e i pannelli in HDF (High Density Fiberboard), di due sottopavimenti sovrapposti, uno in sughero da 2 mm con funzioni di isolante termico e uno in polietilene da 200 micron con funzioni di isolamento dall'umidità di risalita.

La posa in opera del pavimento in laminato sarà di tipo flottante, attraverso un sistema di posa brevettato dalla azienda produttrice, che non prevede l'utilizzo di collanti. Tale tipologia di posa in opera consente una facile rimozione dei singoli pannelli o il completo smantellamento della pavimentazione senza incorrere in alcun deterioramento dello stesso materiale ai fini di una successiva utilizzazione in altro ambiente.

Ciò premesso, il contribuente ha domandato all'Agenzia qual è l'aliquota IVA applicabile e se è possibile poter usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico.

Aliquota IVA applicabile
In riferimento all'aliquota IVA, l'Agenzia ha ricordato che l'aliquota IVA agevolata è applicabile ai "beni finiti" che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. Nel caso di specie, il pavimento di cui trattasi è pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento e, in quanto tali, non possono essere considerati beni finiti. Le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione, infatti, non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale e una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione. Dunque, il parquet di tipo flottante delle suddette caratteristiche sconta l'aliquota IVA ordinaria.

Detrazione del 55%
Per quanto concerne la possibilità di fruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico, l'Agenzia ha ricordato che l'art. 1, comma 345, della Legge n. 296 del 2006, stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate, relative "ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre comprensive di infissi, spetta (...) a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge". Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, il cui allegato "B" indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti; a proposito dei pavimenti, l'allegato precisa che deve trattarsi di "pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno". L'Enea - ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico - nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l'ipotesi del "pavimento contro terra".

In definitiva, il "pavimento contro terra" è riconducibile alle ipotesi di "pavimenti verso l'esterno" e in quanto tale può fruire della detrazione del 55%, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.

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