RINVIATA AL 18 DICEMBRE
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo n. 2006/186637 avente per oggetto “Proroga del termine fissato dal provvedimento del 14 settembre 2006 r...
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo
n. 2006/186637 avente per oggetto “Proroga del termine fissato dal
provvedimento del 14 settembre 2006 recante modalità e termini
degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma
10–quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, ha disposto
che il termine del 30 novembre 2006, stabilito nel punto 3.1
del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14
settembre 2006 per la registrazione dei contratti di locazione di
beni immobili, già assoggettati ad IVA, in corso alla data del 4
luglio 2006, è prorogato al 18 dicembre 2006.
Con il provvedimento viene prorogato il termine finale individuato nel punto 3.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006 recante modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In tal modo, si concede ai soggetti tenuti alla registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad IVA, di eseguire i relativi adempimenti entro il nuovo termine del 18 dicembre 2006 che sostituisce il precedente termine del 30 novembre 2006.
Ciò al fine di tener conto delle eventuali difficoltà che potrebbero essere incontrate nell’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in ragione del carattere di novità degli stessi e della rilevanza numerica dei contratti interessati.
Precisamo, peraltro, che gli interessati alla registrazione hanno potuto utilizzare il software predisposto dall’Agenzia delle Entrate soltanto dal 10 novembre scorso mentre da venerdì 24 è stata disponibile la nuova versione (3.2.2.) dal funzionamento non sempre corretto.
Un nuovo aggiornamento dovrebbe rimuovere l’anomalia relativa al calcolo dell’imposta di registro nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore alla annualità (esempio: contratto con durata di sei mesi) ed a questo proposito nasce il problema di chi ha già inserito i dati relativi ai contratti infrannuali con la versione precedente (3.2.1.) per i quali la procedura non consente la trasmissione con la nuova versione.
Il software non funziona compiutamente ed infatti non è sempre possibile visualizzare in sede di controllo i dati già inseriti ed occorre stare anche molto attenti che il soggetto richiedente la registrazione coincida con il soggetto intestatario del conto corrente convenzionato perché la mancata coincidenza blocca la procedura.
Se, poi, non si trascrivono in maniera perfetta le coordinate bancarie del conto corrente su cui deve essere effettuato l’addebito dell’imposta di registro, il contratto viene trasmesso ma la banca non esegue l’accredito della somma e quindi l’imposta non risulta pagata; in questo ultimo caso la soluzione potrebbe essere quella di effettuare, con un minimo di tolleranza da parte dell’amministrazione, il versamento mediante il modello “F23” con il codice tributo 109 T.
In riferimento, poi, ai contratti la cui annualità è scaduta nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 30 novembre sembra che la procedura abbia trovato il percorso esatto: si deve procedere alla registrazione del primo troncone di contratto (ad esempio dal 4 luglio al 30 settembre); quindi si devono attendere i numeri di protocollo attribuiti dall’amministrazione finanziaria e con quelli si procede alla registrazione e versamento in via telematica della seconda annualità.
Attendiamo un’ulteriore puntata dell’Agenzia delle Entrate sul problema della registrazione dei contratti
Con il provvedimento viene prorogato il termine finale individuato nel punto 3.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006 recante modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In tal modo, si concede ai soggetti tenuti alla registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad IVA, di eseguire i relativi adempimenti entro il nuovo termine del 18 dicembre 2006 che sostituisce il precedente termine del 30 novembre 2006.
Ciò al fine di tener conto delle eventuali difficoltà che potrebbero essere incontrate nell’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in ragione del carattere di novità degli stessi e della rilevanza numerica dei contratti interessati.
Precisamo, peraltro, che gli interessati alla registrazione hanno potuto utilizzare il software predisposto dall’Agenzia delle Entrate soltanto dal 10 novembre scorso mentre da venerdì 24 è stata disponibile la nuova versione (3.2.2.) dal funzionamento non sempre corretto.
Un nuovo aggiornamento dovrebbe rimuovere l’anomalia relativa al calcolo dell’imposta di registro nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore alla annualità (esempio: contratto con durata di sei mesi) ed a questo proposito nasce il problema di chi ha già inserito i dati relativi ai contratti infrannuali con la versione precedente (3.2.1.) per i quali la procedura non consente la trasmissione con la nuova versione.
Il software non funziona compiutamente ed infatti non è sempre possibile visualizzare in sede di controllo i dati già inseriti ed occorre stare anche molto attenti che il soggetto richiedente la registrazione coincida con il soggetto intestatario del conto corrente convenzionato perché la mancata coincidenza blocca la procedura.
Se, poi, non si trascrivono in maniera perfetta le coordinate bancarie del conto corrente su cui deve essere effettuato l’addebito dell’imposta di registro, il contratto viene trasmesso ma la banca non esegue l’accredito della somma e quindi l’imposta non risulta pagata; in questo ultimo caso la soluzione potrebbe essere quella di effettuare, con un minimo di tolleranza da parte dell’amministrazione, il versamento mediante il modello “F23” con il codice tributo 109 T.
In riferimento, poi, ai contratti la cui annualità è scaduta nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 30 novembre sembra che la procedura abbia trovato il percorso esatto: si deve procedere alla registrazione del primo troncone di contratto (ad esempio dal 4 luglio al 30 settembre); quindi si devono attendere i numeri di protocollo attribuiti dall’amministrazione finanziaria e con quelli si procede alla registrazione e versamento in via telematica della seconda annualità.
Attendiamo un’ulteriore puntata dell’Agenzia delle Entrate sul problema della registrazione dei contratti
A cura di Paolo
Oreto
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