Obbligatoria la nomina del coordinatore della sicurezza in presenza di più imprese anche non contemporaneamente
La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è obbligatoria in tutti i cantieri con presenza di più imprese anche nei casi in cui ques...
La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
è obbligatoria in tutti i cantieri con presenza di più imprese
anche nei casi in cui questa non è contemporanea. Questo, in
estrema sintesi, il contenuto della sentenza n. 24082 della Suprema
Corte di Cassazione del 18 giugno 2012, che ha rigettato il ricorso
presentato contro una sentenza di secondo grado che, pur riformando
in parte le decisioni del giudice territoriale, aveva confermato la
colpevolezza di omicidio colposo commesso per violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare, il responsabile legale di un'impresa (A), committente dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera della copertura di un capannone, nonché di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla stessa copertura, aveva appaltato i lavori ad un'altra ditta (B) che a sua volta aveva subappaltato parte del lavoro ad una terza impresa (C). Un dipendente della ditta C, transitando sul capannone sopra una lastra ondulata di vetroresina di un lucernaio posto sul tetto di pertinenza di un capannone confinante, di proprietà ditta B, a causa del cedimento della lastra, precipitava al suolo, riportando gravissime lesioni che hanno determinato la morte.
Secondo i giudici di prime cure, il legale rappresentante della ditta A, committente dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera della copertura aveva violato l'art. 3 comma 3 lett. B. del D.lgs n. 494/96 (omessa designazione di un coordinatore per la progettazione), cagionando la morte del dipendente della ditta C alla quale la ditta B aveva subappaltato parte dei lavoro (quelli di ripristino del tetto del capannone).
Secondo il primo giudice, la mancata designazione del coordinatore aveva provocato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza che avevano causato l'infortunio. Questo perché, da un lato, non erano state disciplinate le modalità di accesso alla copertura da parte dei lavoratori e non era intervenuta una pianificazione coordinata della prassi di sconfinare anche a causa dell'accumulo giornaliero di materiale, sul tetto del capannone, dall'altro perché non erano stati realizzati (in mancanza del piano operativo di sicurezza e della necessaria figura di riferimento) i presidi di sicurezza collettivi (ponteggi) e individuali (cinture), indispensabili per prevenire il rischio di cadute dall'alto.
Se vi fosse stata una preventiva pianificazione delle opere sotto la direzione di un coordinatore per la progettazione l'area interessata ai lavori sarebbe stata confinata in modo adeguato e sarebbero state apprestate le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il rischio di cadute nel vuoto degli operai.
Lo stesso giudice ha infine rilevato come la mancata previsione di sicure modalità di accesso alla copertura del capannone e l'assenza di protezioni anti caduta, rendessero immediatamente percepibile da parte del committente l'elevata pericolosità dei lavori, con conseguente insorgenza, a carico dello stesso, dell'obbligo di intervenire presso l'appaltatore per la realizzazione di adeguate misure di sicurezza.
In secondo grado, il giudice della Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto a sei mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice confermando nel resto. La Cassazione, respingendo l'appello presentato, ha ribadito che l'omessa e doverosa nomina, da parte della ditta A, del coordinatore per la progettazione ha avuto un preciso ruolo causale nella determinazione del mortale infortunio e che del tutto presuntuose erano le protese d'innocenza dell'imputato, fondate su una presunta ignoranza della presenza in cantiere di una pluralità di imprese.
In particolare, il responsabile legale di un'impresa (A), committente dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera della copertura di un capannone, nonché di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla stessa copertura, aveva appaltato i lavori ad un'altra ditta (B) che a sua volta aveva subappaltato parte del lavoro ad una terza impresa (C). Un dipendente della ditta C, transitando sul capannone sopra una lastra ondulata di vetroresina di un lucernaio posto sul tetto di pertinenza di un capannone confinante, di proprietà ditta B, a causa del cedimento della lastra, precipitava al suolo, riportando gravissime lesioni che hanno determinato la morte.
Secondo i giudici di prime cure, il legale rappresentante della ditta A, committente dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera della copertura aveva violato l'art. 3 comma 3 lett. B. del D.lgs n. 494/96 (omessa designazione di un coordinatore per la progettazione), cagionando la morte del dipendente della ditta C alla quale la ditta B aveva subappaltato parte dei lavoro (quelli di ripristino del tetto del capannone).
Secondo il primo giudice, la mancata designazione del coordinatore aveva provocato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza che avevano causato l'infortunio. Questo perché, da un lato, non erano state disciplinate le modalità di accesso alla copertura da parte dei lavoratori e non era intervenuta una pianificazione coordinata della prassi di sconfinare anche a causa dell'accumulo giornaliero di materiale, sul tetto del capannone, dall'altro perché non erano stati realizzati (in mancanza del piano operativo di sicurezza e della necessaria figura di riferimento) i presidi di sicurezza collettivi (ponteggi) e individuali (cinture), indispensabili per prevenire il rischio di cadute dall'alto.
Se vi fosse stata una preventiva pianificazione delle opere sotto la direzione di un coordinatore per la progettazione l'area interessata ai lavori sarebbe stata confinata in modo adeguato e sarebbero state apprestate le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il rischio di cadute nel vuoto degli operai.
Lo stesso giudice ha infine rilevato come la mancata previsione di sicure modalità di accesso alla copertura del capannone e l'assenza di protezioni anti caduta, rendessero immediatamente percepibile da parte del committente l'elevata pericolosità dei lavori, con conseguente insorgenza, a carico dello stesso, dell'obbligo di intervenire presso l'appaltatore per la realizzazione di adeguate misure di sicurezza.
In secondo grado, il giudice della Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto a sei mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice confermando nel resto. La Cassazione, respingendo l'appello presentato, ha ribadito che l'omessa e doverosa nomina, da parte della ditta A, del coordinatore per la progettazione ha avuto un preciso ruolo causale nella determinazione del mortale infortunio e che del tutto presuntuose erano le protese d'innocenza dell'imputato, fondate su una presunta ignoranza della presenza in cantiere di una pluralità di imprese.
A cura di Gabriele
Bivona
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