Forniture ed Appalti: Certificazione e compensazione dei crediti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 2 luglio scorso sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell'Economia e della Finanze che portano, entrambi, la d...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 2 luglio scorso sono stati
pubblicati due decreti del Ministero dell'Economia e della
Finanze che portano, entrambi, la data del 25 giugno 2012 e
recanti rispettivamente:
Con il primo decreto, costituito da 8 articoli e 5 allegati vengono disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; vengono disciplinate, anche, le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
Il decreto contiene, altresì, i seguenti allegati:
Con il secondo decreto, viene stabilito i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere utilizzati per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione del credito.
Viene, altresì, precisato che con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.
- Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.
- Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con il primo decreto, costituito da 8 articoli e 5 allegati vengono disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; vengono disciplinate, anche, le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
Il decreto contiene, altresì, i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 1 bis - II richiesta - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 2 - Certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bid del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 2 bis - Commissario ad acta - Certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 3 - Nomina Commissario ad acta
Con il secondo decreto, viene stabilito i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere utilizzati per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione del credito.
Viene, altresì, precisato che con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.
A cura di Gabriele
Bivona
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