Ritardi nei pagamenti per le transazioni commerciali: Nuovo tasso di interesse 1/7/2012 - 31/12/2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 è stato
pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che determina la percentuale di interesse da applicarsi
per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al
netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali),
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2012 è stato fissato all'1,00% e, quindi, pari a quello del semestre precedente . Sommato alla maggiorazione prevista di 7 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7%, è la seguente:
Nel D.Lgs. n. 231/2002 è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2012 è stato fissato all'1,00% e, quindi, pari a quello del semestre precedente . Sommato alla maggiorazione prevista di 7 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7%, è la seguente:
Periodo | Tasso | G.U.R.I. |
08.08.2002 - 31.12.2002 | 10,35% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.01.2003 - 30.06.2003 | 9.85% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.07.2003 - 31.12.2003 | 9,10% | n. 160 del 12.07.2003 |
01.01.2004 - 30.06.2004 | 9,02% | n. 11 del 15.01.2004 |
01.07.2004 - 31.12.2004 | 9,01% | n. 159 dello 09.07.2004 |
01.01.2005 - 30.06.2005 | 9,09% | n. 5 dello 08.01.2005 |
01.07.2005 - 31.12.2005 | 9.05% | n. 175 del 29.07.2005 |
01.01.2006 - 30.06.2006 | 9,25% | n. 10 del 13.01.2006 |
01.07.2006 - 31.12.2006 | 9,83% | n. 158 del 10.07.2006 |
01.01.2007 - 30.06.2007 | 10,58% | n. 29 dello 05.02.2007 |
01.07.2007 - 31.12.2007 | 11,07% | n. 175 del 30.07.2007 |
01.01.2008 - 30.06.2008 | 11,20% | n. 35 dell'11.02.2008 |
01.07.2008 - 31.12.2008 | 11,10% | n. 169 del 21.07.2008 |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 9,50% | n. 26 dello 02.02.2009 |
01.07.2009 - 31.12.2009 | 8,00% | n. 199 del 28.08.2009 |
01.01.2010 - 30.06.2010 | 8,00% | n. 40 del 18.02.2010 |
01.07.2010 - 31.12.2010 | 8,00% | n. 190 del 16.08.2010 |
01.01.2011 - 30.06.2011 | 8,00% | n. 31 dello 08.02.2011 |
01.07.2011 - 31.12.2011 | 8,25% | n. 165 del 18.07.2011 |
01.01.2012 - 30.06.2012 | 8,00% | n. 22 del 27.01.2012 |
01.07.2012 - 31.12.2012 | 8,00% | n. 162 del 13.07.2012 |
Nel D.Lgs. n. 231/2002 è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
A cura di Gabriele
Bivona
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