Riordino Protezione civile: con la conversione del DL n. 59/2012 scompare la polizza anti calamità
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 della legge 12 luglio 2912, n. 100 recante "Conversione in legge, con modificazioni, ...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio
2012 della legge 12 luglio 2912, n. 100 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile" è stato abrogato l'art. 2 rubricato
"Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di
danni derivanti da calamità naturali" con il quale lo Stato
aveva scaricato ogni sua responsabilità sui danni derivanti da
calamità naturali e quindi anche da terremoti.
Ricordiamo che l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 59/2012, con una formulazione piuttosto generica, aveva previsto "l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati" e la possibile estensione delle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati anche ai rischi derivanti da calamità naturali. Il comma 2, prevedeva, tra l'altro, l'emanazione entro il 15 agosto 2012 di un regolamento che avrebbe dovuto definire le modalità e i termini delle polizze sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
Dopo la pubblicazione del DL n. 59/2012, durante il Convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali, il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega sulle assicurazioni, Claudio De Vincenti, aveva fatto intendere che lo Stato avrebbe mantenuto un contributo parziale a copertura dei danni, ma che il cittadino avrebbe dovuto provvedere alla stipula dell'assicurazione anche in previsione dello strumento delle detrazioni fiscali.
Ma ormai è chiaro a tutti, nonostante il Governo si ostini ad utilizzare il decreto-legge come unico strumento normativo, troppo spesso è costretto a fare dietro front su provvedimenti che mancano di solide radici normative o consenso popolare.
Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente un confronto tra l'originario testo del decreto-legge n. 59/2012 ed il testo scaturente dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione ed il testo della legge n. 225/1992 coordinata ed integrata con le ultime modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 59/2012.
Ricordiamo che l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 59/2012, con una formulazione piuttosto generica, aveva previsto "l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati" e la possibile estensione delle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati anche ai rischi derivanti da calamità naturali. Il comma 2, prevedeva, tra l'altro, l'emanazione entro il 15 agosto 2012 di un regolamento che avrebbe dovuto definire le modalità e i termini delle polizze sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
Dopo la pubblicazione del DL n. 59/2012, durante il Convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali, il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega sulle assicurazioni, Claudio De Vincenti, aveva fatto intendere che lo Stato avrebbe mantenuto un contributo parziale a copertura dei danni, ma che il cittadino avrebbe dovuto provvedere alla stipula dell'assicurazione anche in previsione dello strumento delle detrazioni fiscali.
Ma ormai è chiaro a tutti, nonostante il Governo si ostini ad utilizzare il decreto-legge come unico strumento normativo, troppo spesso è costretto a fare dietro front su provvedimenti che mancano di solide radici normative o consenso popolare.
Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente un confronto tra l'originario testo del decreto-legge n. 59/2012 ed il testo scaturente dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione ed il testo della legge n. 225/1992 coordinata ed integrata con le ultime modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 59/2012.
A cura di Ilenia
Cicirello
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