Coordinatori sicurezza: Sentenza del Consiglio di Stato sulle modalità di affidamento
Con la sentenza n. 4163 depositata in segreteria il 16 luglio 2012, il Consiglio di Stato, sezione VI, si è definitivamente espresso in merito alle modalità ...
Con la sentenza n. 4163 depositata in segreteria il 16
luglio 2012, il Consiglio di Stato, sezione VI, si è
definitivamente espresso in merito alle modalità delle nomine
del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili.
La vicenda nasce da un ricorso del Consiglio nazionale degli Ingegneri contro la Consip s.p.a. per la riforma della sentenza n. 7124/2011 del Tar del Lazio – Roma sezione III concernente la fornitura servizi e gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 23 ottobre 2009 Consip spa aveva indetto una gara a procedura aperta, strutturata in sei lotti corrispondenti a distinte aree geografiche del Paese, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
Tra i tanti servizi oggetto di gara era anche ricompreso il servizio denominato “ Misure di sicurezza nei cantieri”, avente ad oggetto la fornitura, alle amministrazione richiedenti, delle risorse e degli strumenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, in forza del quale l'aggiudicatario avrebbe tra l'altro fornito all'amministrazione i nominativi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Con ricorso al Tar del Lazio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva impugnato gli esiti della predetta gara nella parte in cui a mezzo di tale selezione è stato sostanzialmente affidato all'aggiudicatario dei singoli lotti d'appalto anche il compito di indicare alle amministrazioni aderenti alla convenzione i nominativi dei soggetti responsabili dei servizi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Con sentenza n. 7124 del 5 settembre 2011 il Tar aveva respinto il ricorso.
Ora il Consiglio di stato da ragione al Consiglio nazionale degli Ingegneri precisando che le conclusioni cui pervengono i giudici del Tar in ordine alla legittimità degli affidamenti degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva non appaiono condivisibili
I Giudici di Palazzo Spada ricordano che alla luce delle previsioni contenute negli articoli 90 e 91 del Codice dei contratti, l'affidamento degli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, può essere compiuto in favore di una pluralità di soggetti ma quel che più rileva è che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Quanto alle modalità di affidamento, l'articolo 91 è tassativo nel prescrivere che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo , ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, delle disposizioni ivi previste.
Nella sentenza viene, anche, precisato che tali affidamenti, nei quali rientrano anche quelli afferenti i servizi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, postulano l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente e che, anche per le gare di importo inferiore alla soglia di centomila euro, devono comunque osservarsi i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti. Per altro, nell'articolo 91, comma 8 del codice dei contratti viene definito il divieto di affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice.
Peraltro ai giudici del Consiglio di Stato, stante l'obbligo normativo dell'evidenza pubblica in tal genere di affidamenti, non appare pertinente, per evidente incompatibilità applicativa, il richiamo alla disciplina del subappalto ed ai suoi limiti applicativi.
La vicenda nasce da un ricorso del Consiglio nazionale degli Ingegneri contro la Consip s.p.a. per la riforma della sentenza n. 7124/2011 del Tar del Lazio – Roma sezione III concernente la fornitura servizi e gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 23 ottobre 2009 Consip spa aveva indetto una gara a procedura aperta, strutturata in sei lotti corrispondenti a distinte aree geografiche del Paese, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
Tra i tanti servizi oggetto di gara era anche ricompreso il servizio denominato “ Misure di sicurezza nei cantieri”, avente ad oggetto la fornitura, alle amministrazione richiedenti, delle risorse e degli strumenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, in forza del quale l'aggiudicatario avrebbe tra l'altro fornito all'amministrazione i nominativi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Con ricorso al Tar del Lazio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva impugnato gli esiti della predetta gara nella parte in cui a mezzo di tale selezione è stato sostanzialmente affidato all'aggiudicatario dei singoli lotti d'appalto anche il compito di indicare alle amministrazioni aderenti alla convenzione i nominativi dei soggetti responsabili dei servizi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Con sentenza n. 7124 del 5 settembre 2011 il Tar aveva respinto il ricorso.
Ora il Consiglio di stato da ragione al Consiglio nazionale degli Ingegneri precisando che le conclusioni cui pervengono i giudici del Tar in ordine alla legittimità degli affidamenti degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva non appaiono condivisibili
I Giudici di Palazzo Spada ricordano che alla luce delle previsioni contenute negli articoli 90 e 91 del Codice dei contratti, l'affidamento degli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, può essere compiuto in favore di una pluralità di soggetti ma quel che più rileva è che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Quanto alle modalità di affidamento, l'articolo 91 è tassativo nel prescrivere che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo , ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, delle disposizioni ivi previste.
Nella sentenza viene, anche, precisato che tali affidamenti, nei quali rientrano anche quelli afferenti i servizi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, postulano l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente e che, anche per le gare di importo inferiore alla soglia di centomila euro, devono comunque osservarsi i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti. Per altro, nell'articolo 91, comma 8 del codice dei contratti viene definito il divieto di affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice.
Peraltro ai giudici del Consiglio di Stato, stante l'obbligo normativo dell'evidenza pubblica in tal genere di affidamenti, non appare pertinente, per evidente incompatibilità applicativa, il richiamo alla disciplina del subappalto ed ai suoi limiti applicativi.
A cura di Paolo
Oreto
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