BOOM IN ITALIA

Per effetto del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, art. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater, sono state introdotte alcune importanti modifiche in mate...

05/12/2006
Per effetto del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, art. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater, sono state introdotte alcune importanti modifiche in materia di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, commentate dalla circolare n. 28 del 04/08/2006 al paragrafo 11 e di seguito sintetizzate:
  • la fattura deve indicare distintamente il costo per la mano d’opera: decorrenza dal 4 luglio 2006;
  • la detrazione scende dal 41 al 36% e l’iva per manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%. Pertanto le fatture con l’iva al 20% fruiscono della detrazione del 41% e quelle con iva al 10% fruiscono della detrazione al 36%: decorrenza dal 1° ottobre 2006;
  • il limite di spesa su cui calcolare la detrazione viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione; pertanto in caso di comproprietà bisognerà dividere la spesa tra gli aventi diritto: decorrenza 1° ottobre 2006
Proprio per effetto della detrazione IRPEF dal 41 al 36% e delle riduzioni dell’aliquote IVA dal 10% al 20% il mese di settembre e ancor di più quello di ottobre ha registrato il maggior numero di comunicazioni d’inizio lavori.

Dall’analisi mensile delle comunicazioni d’inizio lavori inviate al Centro operativo di Pescara si è rilevato un incremento delle ristrutturazioni in tutte le regioni d’Italia con particolare aumento percentuale nella regione Sicilia del 103%.

Per usufruite delle detrazioni Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia, è necessario inoltrare, prima dell'inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull'apposito modulo ministeriale , compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell'immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro Operativo di Pescara sito in via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, tramite raccomandata sena ricevuta di ritorno.

Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate:
  • la copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia;
  • la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette delle ricevute;
  • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova tabella di ripartizione delle spese.
Ricordiamo, poi, che con la legge Finanziaria per il 2007, già esitata alla Camera ed in corso di approvazione al Senato, salvo ripensamenti dell’ultima ora, sarà prorogato lo sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Verrà, altresì, confermata per tutto l’anno 2007 anche l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese.
In pratica, per la detrazione saranno applicabili le regole fissate lo scorso agosto dall’articolo 35, commi 19 e 35-quater del Dl 223/2006 (il Bersani-Visco), che le limitava al 31 dicembre 2006.

Nell’attuale testo della Finanziaria 2007 viene disposto che sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48mila euro per unità immobiliare (e non più per ogni comproprietario o convivente), ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
  • agli interventi di cui all`articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
  • alle prestazioni di cui all`articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007
Inoltre, la detrazione Irpef del 36% spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

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