Servizi di progettazione: Il punto sui criteri per la determinazione degli importi a base d'asta
Ritorniamo sull'argomento della determinazione degli importi a base d'asta dei servizi di progettazione al fine di evidenziare, la situazione generatasi con ...
Ritorniamo sull'argomento della determinazione degli importi a
base d'asta dei servizi di progettazione al fine di
evidenziare, la situazione generatasi con l'entrata in vigore
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha disposto
l'abrogazione delle tariffe professionali nel testo modificato dal
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (decreto sviluppo) la cui legge
di conversione è stata approvata dalla Camera dei Deputati.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aggiungendo gli ultimi due periodi:
“2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.“
Il comma 2 del già citato articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 precisa, poi, che:
“2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.”
Il comma 2 del citato articolo 9 consta, dunque, dei seguenti 5 periodi:
E' questa la situazione dal punto di vista normativo ed non c'è alcun dubbio sul fatto che il primo ed il terzo decreto potrebbero essere unificati soltanto nel caso in cui il primo decreto stesso sia conforme ai requisiti previsti nel quarto periodo e cioè nel caso in cui il decreto stesso abbia il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contenga, anche, le classificazioni dele prestazioni professionali.
Ma qual è lo sviluppo della situazione ad oggi?
Il Ministero della Giustizia, prima dell'emanazione del decreto-legge n. 83/2012 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aveva predisposto il regolamento previsto al primo periodo del comma 2 e, quindi, senza il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e senza la classificazione delle categorie professionali e tale regolamento, inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere, è stato esitato dallo stesso favorevolmente ma con una serie di osservazioni (vedi precedente notizia) per le quali il Ministero ha dovuto procedere ad una nuova stesura del decreto stesso che in verità avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 24 luglio.
Sappiamo che il Ministro della Giustizia ha già riscritto il testo del Regolamento al fine di adeguarlo alle osservazioni del Consiglio di Stato ma sappiamo, anche, che tale decreto non ha il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e non contiene le classificazioni delle prestazioni professionali.
La conclusione è, dunque, formalmente e sostanzialmente, abbastanza semplice ed è evidente che anche con l'emanazione del decreto della Giustizia contenente i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, sin quando lo stesso non conterrà le classificazioni professionali e non avrà il concerto del Ministero delle Infrastrutture non risponde ai requisiti previsti dal quarto periodo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 e, quindi, non è utilizzabile e, per la determinazione degli importi da porre a base d’asta per i servizi di progettazione dovrà farsi riferimento al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene precisato che fino all'emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aggiungendo gli ultimi due periodi:
“2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.“
Il comma 2 del già citato articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 precisa, poi, che:
“2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.”
Il comma 2 del citato articolo 9 consta, dunque, dei seguenti 5 periodi:
- il primo in cui annunciato un primo decreto del Ministero della Giustizia in merito ai nuovi parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale;
- il secondo in cui viene annunciato un secondo decreto del Ministero della Giustizia con il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni alle Casse professionali;
- il terzo in cui viene precisato che il secondo decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario delle casse previdenziali professionali;
- il quarto in cui viene precisato che per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria occorre un terzo decreto con cui si applicano i parametri individuati con il primo decreto (decreto di cui al primo periodo del comma 2), con la precisazione che lo stesso deve contenere le classificazioni delle prestazioni professionali e deve essere emanato con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il quinto periodo precisa, poi, che i nuovi parametri non possono determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.
E' questa la situazione dal punto di vista normativo ed non c'è alcun dubbio sul fatto che il primo ed il terzo decreto potrebbero essere unificati soltanto nel caso in cui il primo decreto stesso sia conforme ai requisiti previsti nel quarto periodo e cioè nel caso in cui il decreto stesso abbia il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contenga, anche, le classificazioni dele prestazioni professionali.
Ma qual è lo sviluppo della situazione ad oggi?
Il Ministero della Giustizia, prima dell'emanazione del decreto-legge n. 83/2012 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aveva predisposto il regolamento previsto al primo periodo del comma 2 e, quindi, senza il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e senza la classificazione delle categorie professionali e tale regolamento, inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere, è stato esitato dallo stesso favorevolmente ma con una serie di osservazioni (vedi precedente notizia) per le quali il Ministero ha dovuto procedere ad una nuova stesura del decreto stesso che in verità avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 24 luglio.
Sappiamo che il Ministro della Giustizia ha già riscritto il testo del Regolamento al fine di adeguarlo alle osservazioni del Consiglio di Stato ma sappiamo, anche, che tale decreto non ha il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e non contiene le classificazioni delle prestazioni professionali.
La conclusione è, dunque, formalmente e sostanzialmente, abbastanza semplice ed è evidente che anche con l'emanazione del decreto della Giustizia contenente i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, sin quando lo stesso non conterrà le classificazioni professionali e non avrà il concerto del Ministero delle Infrastrutture non risponde ai requisiti previsti dal quarto periodo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 e, quindi, non è utilizzabile e, per la determinazione degli importi da porre a base d’asta per i servizi di progettazione dovrà farsi riferimento al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene precisato che fino all'emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.
A cura di Paolo
Oreto
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Documenti Allegati
Art. 9 coord. Schema Regolamento Parere CdS Decreto-legge n. 1/2012 Decreto-legge n. 83/2012