Pubblicità, Assicurazione, Tirocinio: corsa contro il tempo per il DPR di riforma delle professioni
Mancano ormai 2 settimane al 14 agosto 2012 e come previsto dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, gli o...
Mancano ormai 2 settimane al 14 agosto 2012 e come previsto
dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 138/2011, convertito
dalla legge n. 148 del 2011, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati per recepire alcuni principi (libertà di accesso
alla professione, formazione continua, tirocinio, compensi
professionali, assicurazione, organismi disciplinari,
pubblicità).
Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato, l'ufficio legislativo del Ministero di Giustizia ha risposto puntualmente alle valutazioni di Palazzo Spada (leggi news) e ha di fatto accelerato il percorso che dovrebbe portare all'emanazione del DPR di riforma delle professioni. Entrando nel dettaglio evidenziamo le parti più significative.
Art. 1 - Definizioni e ambito
Il Consiglio di Stato ha rilevato una eccessiva ampiezza nel concetto di "professione regolamentata" suggerendo l'eliminazione del riferimento a registri ed elenchi. L'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia pur ammettendo che definizione di professione regolamentata proviene dall'art. 4 del D.Lgs. n. 206/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali e benché sia la stessa legge delega a parlare di "professione regolamentata", ha ritenuto che il suggerimento del CdS possa essere recepito senza che il DPR possa essere snaturato.
Art. 4 - Pubblicità
I giudici di Palazzo Spada hanno suggerito l'utilizzo del termine "pubblicità informativa" e preferito il richiamo ai testi normativi sulle pratiche commerciali scorrette per indicare che la violazione dei disposti inerenti alla pubblicità costituisce non solo illecito disciplinare ma anche violazione delle suddette normative. L'UL ha accolto la valutazione dei CdS e ha previsto l'adeguamento dell'articolo.
Art. 5 - Assicurazione obbligatoria
Il CdS ha chiesto di limitare la possibilità che le convenzioni assicurative siano negoziate dai consigli dell'ordine o collegio e dagli enti previdenziali e non da altri soggetti sia pure qualificabili come associazioni professionali. La valutazione dell'UL è volta ad un totale accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, dunque nella sua riformulazione, il DPR prevedrà che saranno solo i consigli dell'ordine e dei collegi e gli enti previdenziali a negoziare le convenzioni assicurative.
Art. 6 - Tirocinio
Il CdS ha evidenziato diverse problematiche in merito al tirocinio. Molte di queste problematiche sono state evidenziate da molte categorie professionali. Entrando nel dettaglio, il tirocinio non sarà obbligatorio ma sarà previsto solo dalle deliberazioni dei consigli ordinistici. In riferimento alla durata del tirocinio, i 18 mesi fanno riferimento alla durata massima. Per quanto riguarda il limite di 3 tirocinanti per ogni professionista è stato censurato dal CdS e l'UL del Ministero di Giustizia accogliendo la richiesta dei giudici di Palazzo Spada ha previsto la possibilità che ordini o collegi stabiliscano deroghe generali (vagliate dal Ministero vigilante). Non è stato, invece, accolto il suggerimento riguardante il periodo transitorio (cioè per i tirocini in corso). L'UL ha infatti rilevato che inserire una norma per la gestione della fase transitoria sarebbe una previsione non coperta dalla delega.
Art. 7 - Formazione continua
Il CdS ha rilevato l'illegittimità della previsione che le modalità e le condizioni dei corsi siano rimesse a normativa regolamentare del Ministro vigilante (sentiti i consigli professionali). Si è suggerito che i percorsi di formazione continua siano predisposti sulla base di regolamenti emanati dai consigli nazionali con la partecipazione del Ministro vigilante al processo decisionale degli stessi regolamenti. L'UL del Ministero ha condiviso quanto affermato da Palazzo Spada e ha ritenuto di prevedere che i corsi possano essere tenuti anche da soggetti diversi dagli ordini e collegi ma da questi autorizzati previo parte del Ministro vigilante. Ordini e collegi nazionali dovranno prevedere anche con regolamento contenuti e modalità di espletamento dei corsi.
Art. 9 - Disciplinare
L'UL del Ministero ha risposto alle critiche avanzate dal CdS affermando, innanzitutto, che il DPR non può intervenire sugli organi disciplinari aventi natura giurisdizionale ma solo su quelli di natura amministrativa. Viene accolto il suggerimento relativo alla previsione di soggetti estranei negli organi disciplinari territoriali, con nomina dei restanti componenti da parte del Consiglio syesso sulla base di requisiti stabiliti da regolamenti dei consigli nazionali previo parere vincolante del ministero vigilante.
Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato, l'ufficio legislativo del Ministero di Giustizia ha risposto puntualmente alle valutazioni di Palazzo Spada (leggi news) e ha di fatto accelerato il percorso che dovrebbe portare all'emanazione del DPR di riforma delle professioni. Entrando nel dettaglio evidenziamo le parti più significative.
Art. 1 - Definizioni e ambito
Il Consiglio di Stato ha rilevato una eccessiva ampiezza nel concetto di "professione regolamentata" suggerendo l'eliminazione del riferimento a registri ed elenchi. L'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia pur ammettendo che definizione di professione regolamentata proviene dall'art. 4 del D.Lgs. n. 206/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali e benché sia la stessa legge delega a parlare di "professione regolamentata", ha ritenuto che il suggerimento del CdS possa essere recepito senza che il DPR possa essere snaturato.
Art. 4 - Pubblicità
I giudici di Palazzo Spada hanno suggerito l'utilizzo del termine "pubblicità informativa" e preferito il richiamo ai testi normativi sulle pratiche commerciali scorrette per indicare che la violazione dei disposti inerenti alla pubblicità costituisce non solo illecito disciplinare ma anche violazione delle suddette normative. L'UL ha accolto la valutazione dei CdS e ha previsto l'adeguamento dell'articolo.
Art. 5 - Assicurazione obbligatoria
Il CdS ha chiesto di limitare la possibilità che le convenzioni assicurative siano negoziate dai consigli dell'ordine o collegio e dagli enti previdenziali e non da altri soggetti sia pure qualificabili come associazioni professionali. La valutazione dell'UL è volta ad un totale accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, dunque nella sua riformulazione, il DPR prevedrà che saranno solo i consigli dell'ordine e dei collegi e gli enti previdenziali a negoziare le convenzioni assicurative.
Art. 6 - Tirocinio
Il CdS ha evidenziato diverse problematiche in merito al tirocinio. Molte di queste problematiche sono state evidenziate da molte categorie professionali. Entrando nel dettaglio, il tirocinio non sarà obbligatorio ma sarà previsto solo dalle deliberazioni dei consigli ordinistici. In riferimento alla durata del tirocinio, i 18 mesi fanno riferimento alla durata massima. Per quanto riguarda il limite di 3 tirocinanti per ogni professionista è stato censurato dal CdS e l'UL del Ministero di Giustizia accogliendo la richiesta dei giudici di Palazzo Spada ha previsto la possibilità che ordini o collegi stabiliscano deroghe generali (vagliate dal Ministero vigilante). Non è stato, invece, accolto il suggerimento riguardante il periodo transitorio (cioè per i tirocini in corso). L'UL ha infatti rilevato che inserire una norma per la gestione della fase transitoria sarebbe una previsione non coperta dalla delega.
Art. 7 - Formazione continua
Il CdS ha rilevato l'illegittimità della previsione che le modalità e le condizioni dei corsi siano rimesse a normativa regolamentare del Ministro vigilante (sentiti i consigli professionali). Si è suggerito che i percorsi di formazione continua siano predisposti sulla base di regolamenti emanati dai consigli nazionali con la partecipazione del Ministro vigilante al processo decisionale degli stessi regolamenti. L'UL del Ministero ha condiviso quanto affermato da Palazzo Spada e ha ritenuto di prevedere che i corsi possano essere tenuti anche da soggetti diversi dagli ordini e collegi ma da questi autorizzati previo parte del Ministro vigilante. Ordini e collegi nazionali dovranno prevedere anche con regolamento contenuti e modalità di espletamento dei corsi.
Art. 9 - Disciplinare
L'UL del Ministero ha risposto alle critiche avanzate dal CdS affermando, innanzitutto, che il DPR non può intervenire sugli organi disciplinari aventi natura giurisdizionale ma solo su quelli di natura amministrativa. Viene accolto il suggerimento relativo alla previsione di soggetti estranei negli organi disciplinari territoriali, con nomina dei restanti componenti da parte del Consiglio syesso sulla base di requisiti stabiliti da regolamenti dei consigli nazionali previo parere vincolante del ministero vigilante.
A cura di Ilenia
Cicirello
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