Compensi professionali: Il testo definitivo del regolamento con una esemplificazione
Il Ministro della Giustizia, dopo averlo validato, ha inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione il Decreto contenente il "Regolamento recante la d...
Il Ministro della Giustizia, dopo averlo validato, ha
inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione il Decreto
contenente il "Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate
vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. ".
Il nuovo testo recepisce alcune delle osservazioni del Consiglio di Stato espresse con parere n. 3126 del 5 luglio 2012.
Viene recepita l'osservazione relativa al preventivo di massima e nel comma 4 dell'articolo 1 viene precisato che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso mentre per quanto concerne le spese non c'è stato l'inserimento delle stesse all'interno del compenso unitario ed onnicomprensivo e nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo mentre i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Al fine di evitare equivoci precisiamo che il Regolamento in argomento è utilizzabile soltanto per determinare i compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente e si è reso necessario a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.
I parametri contenuti nel decreto non potranno, quindi, essere utilizzati dai Responsabili del procedimento per la determinazione dell'importo da porre a base d’asta nelle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria e d'altra parte l'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012, recentemente approvato in via definitiva dalle Camere è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aggiungendo due periodi dai quali si evince che i parametri definiti nel regolamento relativo alla liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale devono essere integrati con le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura e di ingegneria e, comunque, deve essere definito un ulteriore regolamento con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con questo non vogliamo dire che i parametri per i servizi di architettura e di ingegneria non potrebbero coincidere con quelli del regolamento in argomento ma soltanto che formalmente quest'ultimo nella veste di decreto del Ministero della Giustizia non è utilizzabile per la determinazione degli importi da porre a base d'asta nei servizi di progettazione e che per gli stessi sin quando non sarà emanato il decreto previsto all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, saranno utilizzabili le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.
Per quanto concerne le professioni dell'area tecnica nel nuovo testo che sarà pubblicato in Gazzetta non ci sono modifiche rilevanti e viene confermato che con i nuovi parametri ci sarà una contrazione dei compensi di circa il 30%.
Il Ministero non ha, poi, condiviso l'osservazione del Consiglio di Stato che aveva posto la propria attenzione sul fatto che il passaggio da un sistema tariffario ad un sistema di parametri fissati solo per la liquidazione dei compensi da parte del giudice non avrebbe potuto contenere, anche per il fatto stesso che detti parametri non sono vincolanti, minimi e massimi perché gli stessi porterebbero alla conclusione che si tratterebbe di una tariffa mascherata ed ha mantenuto la forcella con i minimi ed i massimi.
Le tabelle relative ai compensi per l'area tecnica sono rimaste identiche a quella della prima stesura ma nella relazione illustrativa di accompagnamento viene dettagliatamente descritta la procedura per la determinazione dei compensi.
Tutto si basa sui seguenti 4 parametri:
Il Parametro "V" non è altro che l'importo delle singole categorie componenti l'opera.
Il Parametro "P" viene determinato per ogni categoria componente l'opera atraverso l'espressione P = 0,03 + 10/V0,4 ed è un parametro che è inversamente proporzionale all'importo dell'opera stessa.
Il Parametro "G" che definisce il grado di complessità della prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella tavola Z-1 in funzione della categoria dell'opera.
Il Parametro "Q" che definisce la specificità della prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione della fase prestazionale.
Volendo fare un esempio ci riferimano ad un'opera di 400.000 euro suddivisa nelle seguenti componenti con i rispettivi importi e, quindi con i seguenti parametri “V”
Utilizzando l’espressione P = (0,03 + 10/V)0,4 vengono determinati i parametri P per le compeneti precedentemente individuate:
Per il grado di complessità, utilizzando la Tavola Z-1, vengono individuati i seguenti parametri “G”
Per ultimo, per quanto concerne il parametro Q, lo stesso viene individuato nella Tavola Z-2 ed ipotizzando che si tratti di direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di officina rientranti nella Fase prestazione Direzione Esecutiva e nella sottofase Esecuzione dei lavori (QcI.01) i parametri sono i seguenti:
Il Compenso al netto delle spese e degli oneri è di complessive 17.000,25 Euro così determinato:
Con una incidenza percentuale sul complessivo importo di 400.000 euro del 4,25%.
Il nuovo testo recepisce alcune delle osservazioni del Consiglio di Stato espresse con parere n. 3126 del 5 luglio 2012.
Viene recepita l'osservazione relativa al preventivo di massima e nel comma 4 dell'articolo 1 viene precisato che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso mentre per quanto concerne le spese non c'è stato l'inserimento delle stesse all'interno del compenso unitario ed onnicomprensivo e nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo mentre i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Al fine di evitare equivoci precisiamo che il Regolamento in argomento è utilizzabile soltanto per determinare i compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente e si è reso necessario a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.
I parametri contenuti nel decreto non potranno, quindi, essere utilizzati dai Responsabili del procedimento per la determinazione dell'importo da porre a base d’asta nelle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria e d'altra parte l'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012, recentemente approvato in via definitiva dalle Camere è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 aggiungendo due periodi dai quali si evince che i parametri definiti nel regolamento relativo alla liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale devono essere integrati con le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura e di ingegneria e, comunque, deve essere definito un ulteriore regolamento con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con questo non vogliamo dire che i parametri per i servizi di architettura e di ingegneria non potrebbero coincidere con quelli del regolamento in argomento ma soltanto che formalmente quest'ultimo nella veste di decreto del Ministero della Giustizia non è utilizzabile per la determinazione degli importi da porre a base d'asta nei servizi di progettazione e che per gli stessi sin quando non sarà emanato il decreto previsto all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, saranno utilizzabili le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.
Per quanto concerne le professioni dell'area tecnica nel nuovo testo che sarà pubblicato in Gazzetta non ci sono modifiche rilevanti e viene confermato che con i nuovi parametri ci sarà una contrazione dei compensi di circa il 30%.
Il Ministero non ha, poi, condiviso l'osservazione del Consiglio di Stato che aveva posto la propria attenzione sul fatto che il passaggio da un sistema tariffario ad un sistema di parametri fissati solo per la liquidazione dei compensi da parte del giudice non avrebbe potuto contenere, anche per il fatto stesso che detti parametri non sono vincolanti, minimi e massimi perché gli stessi porterebbero alla conclusione che si tratterebbe di una tariffa mascherata ed ha mantenuto la forcella con i minimi ed i massimi.
Le tabelle relative ai compensi per l'area tecnica sono rimaste identiche a quella della prima stesura ma nella relazione illustrativa di accompagnamento viene dettagliatamente descritta la procedura per la determinazione dei compensi.
Tutto si basa sui seguenti 4 parametri:
- Parametro "V": definisce il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- Parametro "P": parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- Parametro "G": definisce la complessità della prestazione;
- Parametro "Q": definisce la specificità della prestazione.
Il Parametro "V" non è altro che l'importo delle singole categorie componenti l'opera.
Il Parametro "P" viene determinato per ogni categoria componente l'opera atraverso l'espressione P = 0,03 + 10/V0,4 ed è un parametro che è inversamente proporzionale all'importo dell'opera stessa.
Il Parametro "G" che definisce il grado di complessità della prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella tavola Z-1 in funzione della categoria dell'opera.
Il Parametro "Q" che definisce la specificità della prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione della fase prestazionale.
Volendo fare un esempio ci riferimano ad un'opera di 400.000 euro suddivisa nelle seguenti componenti con i rispettivi importi e, quindi con i seguenti parametri “V”
- Edilizia 200.000 Euro;
- Strutture 80.000 Euro;
- Impianti meccanici a fluido 70.000 Euro;
- Impianti elettrici 50.000 Euro.
Utilizzando l’espressione P = (0,03 + 10/V)0,4 vengono determinati i parametri P per le compeneti precedentemente individuate:
- Edilizia P = 10,58 %;
- Strutture P = 13,93 %;
- Impianti meccanici a fluido P = 14,53 %;
- Impianti elettrici P = 16,20 %.
Per il grado di complessità, utilizzando la Tavola Z-1, vengono individuati i seguenti parametri “G”
- Edilizia G = 0,9;
- Strutture G = 1,0;
- Impianti meccanici a fluido G = 0,9;
- Impianti elettrici G = 1,1.
Per ultimo, per quanto concerne il parametro Q, lo stesso viene individuato nella Tavola Z-2 ed ipotizzando che si tratti di direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di officina rientranti nella Fase prestazione Direzione Esecutiva e nella sottofase Esecuzione dei lavori (QcI.01) i parametri sono i seguenti:
- Edilizia Q = 0,320;
- Strutture Q = 0,380;
- Impianti meccanici a fluido Q = 0,320;
- Impianti elettrici Q = 0,420;
- -
Il Compenso al netto delle spese e degli oneri è di complessive 17.000,25 Euro così determinato:
- Edilizia 200.000 x 10,58% x 0,9 x 0,320 = 6.094,08 Euro;
- Strutture 80.000 x 13,93% x 1,0 x 0,380 = 4.234,72 Euro;
- Impianti meccanici a fluido 70.000 x 14,53% x 0,9 x 0,320 = 2.929,25;
- Impianti elettrici 50,000 x 16,20% x 1,1 x 0,420 = 3.742,20 Euro
Con una incidenza percentuale sul complessivo importo di 400.000 euro del 4,25%.
A cura di Paolo
Oreto
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