Fabbricati rurali: Domande entro il 30 settembre 2012
L'Agenzia del Territorio, in riferimento all'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012 recante disposizioni i...
L'Agenzia del Territorio, in riferimento all'articolo 2,
comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26
luglio 2012 recante disposizioni in materia di ruralità degli
immobili emanato ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 ha reso noto lo scorso 7 agosto un Comunicato con
cui sono stabilite le modalità di presentazione della
documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione negli atti
della specifica annotazione concernente il requisito di ruralità
relativamente ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed a
quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola, diversi da
quelli censibili nella categoria D/10.
Tutta la documentazione, costituita dalle domande e dalle autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al citato Decreto 26 luglio 2012, deve essere presentata all'Ufficio provinciale dell'Agenzia territorialmente competente entro la data del 30 settembre 2012.
La domanda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto dei terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
La domanda deve essere prodotta in duplice originale ed un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.
L'Agenzia del Territorio ha reso, inoltre, disponibile sul proprio sito internet www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche e la relativa stampa, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati ivi contenuti.
Contestualmente l'Agenzia ha emanato la circolare n. 2 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito al censimento dei fabbricati rurali, ai sensi delle recenti disposizioni, con particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità.
La circolare stabilisce inoltre le regole per le modalità di dichiarazione dei fabbricati rurali, censiti solo al Catasto Terreni, entro la scadenza del 30 novembre 2012, con procedura Docfa.
Tutta la documentazione, costituita dalle domande e dalle autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al citato Decreto 26 luglio 2012, deve essere presentata all'Ufficio provinciale dell'Agenzia territorialmente competente entro la data del 30 settembre 2012.
La domanda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- mediante posta elettronica certificata.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto dei terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
La domanda deve essere prodotta in duplice originale ed un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.
L'Agenzia del Territorio ha reso, inoltre, disponibile sul proprio sito internet www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche e la relativa stampa, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati ivi contenuti.
Contestualmente l'Agenzia ha emanato la circolare n. 2 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito al censimento dei fabbricati rurali, ai sensi delle recenti disposizioni, con particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità.
La circolare stabilisce inoltre le regole per le modalità di dichiarazione dei fabbricati rurali, censiti solo al Catasto Terreni, entro la scadenza del 30 novembre 2012, con procedura Docfa.
A cura di Gabriele
Bivona
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