SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 5 Dicembre scorso è intervenuta nella materia degli onorari professionali degli avvocati riunendo due procedim...

07/12/2006
La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 5 Dicembre scorso è intervenuta nella materia degli onorari professionali degli avvocati riunendo due procedimenti simili (C-94/04 e C 202/04) relativamente alle quali i giudici della Corte di appello di Torino ed il Tribunale di Roma avevano posto alla Corte del Lussemburgo le seguenti questioni:
  • se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (…) CE si applichi anche all’offerta dei servizi legali;
  • se detto principio comporti, o meno, la possibilità di convenire fra le parti la remunerazione dell’avvocato, con effetto vincolante;
  • se comunque detto principio impedisca, o meno, l’inderogabilità assoluta dei compensi Forensi;
  • se il principio di libera circolazione dei servizi, di cui agli artt. 10 [CE] e 49 (…) CE si applichi anche all’offerta dei servizi legali
  • in caso positivo, se detto principio sia, o meno, compatibile con la inderogabilità assoluta dei compensi forensi.
I Giudici europei dopo aver esaminato i due procedimenti per le questioni pregiudiziali sotto l’aspetto della ricevibilità sono entrati nel merito dei problemi sollevati nell’ambito delle due cause ed hanno concluso i loro lavori con una sentenza abbastanza sibillina che dichiara quanto segue:
  • Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio nazionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.
  • Una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Con la sentenza della Corte europea sembrerebbe, quindi, che, per quanto concerne gli onorari degli avvocati possa essere fissata una tariffa che fissi un limite minimo, ma non è possibile vietare in maniera assoluta la deroga agli onorari minimi perché ciò costituirebbe una restrizione della libera prestazione dei servizi; spetterebbe al giudice verificare se tale divieto di deroga risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

Pierluigi Bersani, ministro per lo Sviluppo Economico, in una nota diffusa dal suo Dicastero, plaude alla sentenza sintetizzandola come una bocciatura del sistema obbligatorio delle tariffe minime.
Secondo Bersani “Si tratta di una ulteriore conferma della bontà della scelte fatte dal governo italiano con il decreto sulle liberalizzazioni, che anticipatamente aveva soppresso in via generale il regime tariffario, preso in esame dalla Corte”.

Ovviamente secondo il Consiglio Nazionale Forense l’interpretazione che gli avvocati danno della stessa sentenza è di segno diametralmente opposto precisando, in un comunicato che: “la Corte UE smentisce il Governo italiano e conferma la legittimità dei minimi tariffari degli Avvocati. I recenti provvedimenti nazionali si basavano sull’indimostrato assunto, oggi smentito dalla Corte, che l’eliminazione di qualsiasi regolazione fosse imposta dal diritto comunitario e si traducesse invariabilmente ed automaticamente in vantaggio per il cittadino/consumatore”.
A cura di Paolo Oreto
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