COMPETENZE PROFESSIONALI
Particolarmente interessante sul tema delle competenze professionali è la pubblicazione sulle competenze degli ingegneri sugli immobili vincolati ex D.Lgs. n...
Particolarmente interessante sul tema delle competenze
professionali è la pubblicazione sulle competenze degli ingegneri
sugli immobili vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 con commento alla
sentenza del Tar Veneto n.3600/2005. La questione affrontata dal
TAR Veneto con la sentenza citata, prende spunto dal divieto,
opposto ad un ingegnere dalla Soprintendenza per i Beni ambientali
ed architettonici di Venezia, al subentro nella direzione dei
lavori su di un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,
ritenendo sussistente sul punto l'esclusiva competenza degli
architetti ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del R.D. 22.10.1925, n.
2357. La questione centrale affrontata dal Giudice amministrativo
s'incentra sul rapporto, presuntivamente conflittuale, fra l'art.
52 del R.D. n. 2537/1925 e la normativa europea relativa al
riconoscimento dei titoli equipollenti. Infatti, sulla scorta della
normativa comunitaria, un professionista stabilito in uno Stato
membro diverso dall'Italia che abbia conseguito la laurea in
ingegneria, può recarsi nel nostro paese - stabilmente o meno - ed
esercitare le attività di un architetto italiano ivi comprese
quelle sugli immobili vincolati; viceversa, un ingegnere italiano,
laureato in Italia, ai sensi dell'art. 52 del R.D. del 1925, non
può estendere la propria attività agli immobili vincolati, ad
eccezione della parte tecnica.
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