Durc ed Edilizia: Slittano a gennaio 2013 gli Indici di congruità

Con accordo del 28 ottobre 2010, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), i sindacati di imprese e lavoratori del settore edile...

31/08/2012
Con accordo del 28 ottobre 2010, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), i sindacati di imprese e lavoratori del settore edile avevano introdotto gli indici di congruità della manodopera, per settori, categorie di imprese e territori al fine di promuovere la regolarità contributiva.
Gli indici sono indicatori percentuali che esprimono l'incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo di contributi Inps, Inail e casse edili con riferimento a un'opera e ad essi si fa riferimento per attestare la regolarità del costo del lavoro.
Nel dettaglio se l'impresa dichiara un costo del lavoro al di sotto di tali indici scatta la presunzione di non congruità e l'emissione di Durc di congruità negativo.
In riferimento a quanto stabilito nel citato accordo gli indici si applicano a tutti gli appalti, pubblici e privati, ma in quest'ultimo caso con esclusione di quelli il cui costo d'opera sia inferiore a 70 mila euro.

Il citato accordo doveva entrate a regime l'1 gennaio 2012 ma con successiva delibera n. 1/2011 del 16/11/2011 erano state decise alcune proroghe ed in particolare:
  • dall'1gennaio 2012 tutte le casse edili (non più solo le 45 che avevano aderito volontariamente alla sperimentazione) sono state coinvolte nella sperimentazione;
  • da aprile 2012 tutte le casse edili comunicano alle imprese i dati per la verifica degli indici di congruità attraverso il meccanismo del "contatore della congruità";
  • da luglio 2012 è scattato l'obbligo per le imprese a effettuare le nuove denunce con relativa sanzione;
  • dall'1ottobre 2012 tutti i Durc per fine lavori segnaleranno all'impresa se ha raggiunto o meno la congruità, ma senza effetti sul rilascio del Durc;
  • dall'1 gennaio 2013 sarebbe dovuto diventare obbligatorio il rilascio dei nuovi Durc di congruità.

In relazione alle problematiche emerse nel corso della sperimentazione, con il nuovo accordo 25 luglio 2012 sono state adottate alcune modifiche alla delibera n. 1/2011 e all'accordo 28 ottobre 2010.
In particolare:
  • viene sostituito il punto 5) della delibera n. 1/2011 con la conferma dell'obbligo di adozione del nuovo modello per le casse edili, ma con rinvio della sanzione per mancata compilazione dei campi obbligatori a partire dalla denuncia di gennaio 2013;
  • viene sostituito il punto 6) della delibera n. 1/2011 con l'onere dall'1 ottobre 2012, per le casse edili, di segnalare alle imprese l'eventuale non raggiungimento della congruità; nonché la proroga all'1 ottobre 2013 dell'entrata a regime della congruità ai fini del rilascio del Durc;
  • viene modificata la lettera f) dell'avviso comune del 28 ottobre 2010 innalzando da 70.000 a 100.000 euro l'importo dei lavori privati per i quali saranno applicati gli indici di congruità.

A cura di Gabriele Bivona
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