Compensi Professionali: i parametri per la liquidazione in caso di contenzioso
Il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di ...
Il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n.
140 recante "Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore
il 23 agosto 2012 ha definito i parametri per la
determinazione dei compensi professionali nei casi di contenzioso
tra il professionista e il cliente, che non possono essere
utilizzati dai RUP per la determinazione dell'importo da porre a
base d'asta nelle gare relative ai servizi di architettura.
Per quanto concerne le professioni dell'area tecnica, il riferimento è il Capo V del decreto n. 140/2012 e nel dettaglio gli articoli dal 35 al 39 così rubricati:
E' indubbio che il nuovo decreto ed il calcolo dei compensi nello stesso contenuto potrebbero essere utilizzati, nei lavori privati, per la predisposizione del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed il regolamento stesso acquista, dunque, la duplice valenza di determinazione dei compensi professionali nel caso di contenzioso tra il professionista e il cliente e di determinazione del preventivo di massima ma, purtroppo come diremo più avanti la tavella Z-2 allegata al decreto stesso fa riferimento essenzialmente ai lavori pubblici
Per ciò che riguarda l'area tecnica, il calcolo del "Compenso Professionale (CP)" si basa sui seguenti 4 parametri:
Come abbiamo più volte affermato, il decreto in argomento (senza il concerto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), attualmente è valido soltanto nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente ma da un'attenta analisi della Tavola Z-2 contenente i parametri di incidenza "Q" relativi alle prestazioni ed allegata al decreto è semplice osservare che nella descrizione delle singole prestazioni, in quasi tutti i casi, il riferimento posto tra parentesi è quello relativo al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) ed al D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice) e se si scorre dettagliatamente tutta la Tavola Z-2 si comprende immediatamente che la stessa è difficilmente utilizzabile nel caso di contenzioso tra privati.
Per esempio se si scorre la tavola e ci si sofferma sulla fase relativa alla Direzione esecutiva, ci si rende immediatamente conto che tutte le singole prestazioni dalla Direzione dei lavori fanno riferimento al Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione con rinvii ad alcuni articoli degli stessi.
E se il contenzioso riguardasse i privati cosa farà il giudice?
Sarebbe interessante un chiarimento sul problema evidenziato da parte di chi ha partecipato alla stesura ed alla predisposizione della tavola Z-2, comprese le rappresentanze delle categorie professionali.
E' on line un'applicazione gratuita per tutta la comunità di utenti di LavoriPubblici.it che consente il calcolo dei compensi utilizzando i parametri del nuovo Regolamento. Per accedere all'applicazione CLICCA QUI.
Di seguito proponiamo un esempio con i calcoli fatti a mano.
Importo complessivo opera = 400.000,00 euro suddivisa nelle seguenti componenti:
Per quanto concerne le professioni dell'area tecnica, il riferimento è il Capo V del decreto n. 140/2012 e nel dettaglio gli articoli dal 35 al 39 così rubricati:
- art. 35 - Costo economico dell'opera
- art. 36 - Complessità della prestazione
- art. 37 - Specificazione delle prestazioni
- art. 38 - Consulenze, analisi ed accertamento
- art. 39 - Determinazione del compenso
E' indubbio che il nuovo decreto ed il calcolo dei compensi nello stesso contenuto potrebbero essere utilizzati, nei lavori privati, per la predisposizione del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed il regolamento stesso acquista, dunque, la duplice valenza di determinazione dei compensi professionali nel caso di contenzioso tra il professionista e il cliente e di determinazione del preventivo di massima ma, purtroppo come diremo più avanti la tavella Z-2 allegata al decreto stesso fa riferimento essenzialmente ai lavori pubblici
Per ciò che riguarda l'area tecnica, il calcolo del "Compenso Professionale (CP)" si basa sui seguenti 4 parametri:
- il Parametro "V" che non è altro che l'importo delle singole categorie componenti l'opera.;
- il Parametro "P"definito Parametro base che viene determinato in funzione del costo delle singole categorie componenti l'opera attraverso l'espressione P = 0,03 + 10/V0,4 ed è un parametro che è inversamente proporzionale all'importo dell'opera stessa;
- il Parametro "G" che definisce la complessità della prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella tavola Z-1, in funzione della categoria dell'opera.;
- il Parametro "Q" che definisce la specificità della prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione della fase prestazionale.
Come abbiamo più volte affermato, il decreto in argomento (senza il concerto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), attualmente è valido soltanto nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente ma da un'attenta analisi della Tavola Z-2 contenente i parametri di incidenza "Q" relativi alle prestazioni ed allegata al decreto è semplice osservare che nella descrizione delle singole prestazioni, in quasi tutti i casi, il riferimento posto tra parentesi è quello relativo al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) ed al D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice) e se si scorre dettagliatamente tutta la Tavola Z-2 si comprende immediatamente che la stessa è difficilmente utilizzabile nel caso di contenzioso tra privati.
Per esempio se si scorre la tavola e ci si sofferma sulla fase relativa alla Direzione esecutiva, ci si rende immediatamente conto che tutte le singole prestazioni dalla Direzione dei lavori fanno riferimento al Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione con rinvii ad alcuni articoli degli stessi.
E se il contenzioso riguardasse i privati cosa farà il giudice?
Sarebbe interessante un chiarimento sul problema evidenziato da parte di chi ha partecipato alla stesura ed alla predisposizione della tavola Z-2, comprese le rappresentanze delle categorie professionali.
E' on line un'applicazione gratuita per tutta la comunità di utenti di LavoriPubblici.it che consente il calcolo dei compensi utilizzando i parametri del nuovo Regolamento. Per accedere all'applicazione CLICCA QUI.
Di seguito proponiamo un esempio con i calcoli fatti a mano.
Importo complessivo opera = 400.000,00 euro suddivisa nelle seguenti componenti:
- Edilizia 200.000 Euro;
- Strutture 80.000 Euro;
- Impianti meccanici a fluido 70.000 Euro;
- Impianti elettrici 50.000 Euro.
- V Edilizia 200.000 Euro;
- V Strutture 80.000 Euro;
- V Impianti meccanici a fluido 70.000 Euro;
- V Impianti elettrici 50.000 Euro.
- P Edilizia = 10,58%;
- P Strutture = 13,93%;
- P Impianti meccanici a fluido = 14,53%;
- P Impianti elettrici = 16,20%.
- G Edilizia = 0,9;
- G Strutture = 1,0;
- G Impianti meccanici a fluido = 0,9;
- G Impianti elettrici = 1,1.
- Q Edilizia = 0,320;
- Q Strutture = 0,380;
- Q Impianti meccanici a fluido = 0,320;
- Q Impianti elettrici = 0,420;
- CP Edilizia 200.000 x 10,58% x 0,9 x 0,320 = 6.094,08 Euro;
- CP Strutture 80.000 x 13,93% x 1,0 x 0,380 = 4.234,72 Euro;
- CP Impianti meccanici a fluido 70.000 x 14,53% x 0,9 x 0,320 = 2.929,25;
- CP Impianti elettrici 50,000 x 16,20% x 1,1 x 0,420 = 3.742,20 Euro
A cura di Paolo
Oreto
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