V Conto Energia, dal GSE chiarimenti sull'iscrizione al Registro

Il GSE ha pubblicato una nota informativa in cui ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione al Registro di cui al V Conto Energ...

11/09/2012
Il GSE ha pubblicato una nota informativa in cui ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione al Registro di cui al V Conto Energia (art. 3, comma 2, DM 05/07/2012). In particolare, la nota del GSE ha trattato i temi inerenti l'iscrizione al registro degli impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione e le cause di esclusione dalla graduatoria.

Per quanto concerne gli impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione (art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01), il GSE ha precisato che questi non necessitano di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011, a condizione che:
  • l'edificio o l'area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
  • gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

In riferimento alle cause di esclusione dalla graduatoria, il GSE ha ricordato che la graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.

Come previsto, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell'iscrizione comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il GSE ha evidenziato le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri, ovvero:
  • mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
  • assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

Il GSE ha, infine, ricordato che l'applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro.

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