Consiglio nazionale ingegneri: L'Assicurazione professionale dell'ingegnere
Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha pubblicato l'11 settembre 2012 una interessante analisi sull'assicurazione professionale dell'inge...
Il Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha
pubblicato l'11 settembre 2012 una interessante analisi
sull'assicurazione professionale dell'ingegnere in riferimento
all'obbligo introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 di contrarre
un'adeguata polizza di responsabilità civile per i
professionisti.
L'obbligo, originariamente previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera e) del citato d.l. n. 138/2011, è stato differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137), contiene in sé diverse criticità.
Il differimento al 15 agosto 2013, viene motivato, sempre nel citato comma 3, con la necessità di consentire la necessaria negoziazione delle convenzioni collettive.
Dall'analisi del mercato dei contratti assicurativi condotta dal Centro Studi dopo l'entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo, è emersa la necessità di approfondimento di alcuni aspetti delle polizze in commercio non sempre sufficientemente note ai professionisti interessati.
La Responsabilità civile professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell'erogazione dei servizi professionali nell'espletamento della propria attività caratteristica. Tra i soggetti interessati dalla norma vi sono tutti i professionisti appartenenti all'area tecnica, tra cui gli ingegneri.
Il Decreto, oltre a tale obbligo, prevede anche che il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico professionale, debba informare il cliente sugli estremi della polizza comunicando il relativo massimale.
Rientrano nella copertura assicurativa errori del professionista commessi sia per colpa grave che per colpa lieve mentre sono esclusi i danni causati da comportamenti dolosi.
Il documento del Consiglio nazionale degli Ingegneri, allegato alla presente, dopo le premesse, tratta i seguenti argomenti:
Abbastanza interessante il paragrafo 4 relativo alla struttura della Polizza Responsabilità civile professionale in cui, alla fine vengono date alcune indicazioni che non hanno, certamente, l'ambizione di assurgere al rango di "Vangelo Assicurativo" quanto piuttosto di rappresentare una guida d'immediata utilità che possa essere facilmente utilizzata dall'Assicurato in caso di bisogno.
L'obbligo, originariamente previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera e) del citato d.l. n. 138/2011, è stato differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137), contiene in sé diverse criticità.
Il differimento al 15 agosto 2013, viene motivato, sempre nel citato comma 3, con la necessità di consentire la necessaria negoziazione delle convenzioni collettive.
Dall'analisi del mercato dei contratti assicurativi condotta dal Centro Studi dopo l'entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo, è emersa la necessità di approfondimento di alcuni aspetti delle polizze in commercio non sempre sufficientemente note ai professionisti interessati.
La Responsabilità civile professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito di errori od omissioni nell'erogazione dei servizi professionali nell'espletamento della propria attività caratteristica. Tra i soggetti interessati dalla norma vi sono tutti i professionisti appartenenti all'area tecnica, tra cui gli ingegneri.
Il Decreto, oltre a tale obbligo, prevede anche che il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico professionale, debba informare il cliente sugli estremi della polizza comunicando il relativo massimale.
Rientrano nella copertura assicurativa errori del professionista commessi sia per colpa grave che per colpa lieve mentre sono esclusi i danni causati da comportamenti dolosi.
Il documento del Consiglio nazionale degli Ingegneri, allegato alla presente, dopo le premesse, tratta i seguenti argomenti:
- 1. Analisi del quadro normativo di riferimento
- 2. L'ingegnere nell’ordinamento italiano
- 3. Gli assicuratori
- 4. La struttura della polizza rc professionale
- 5. Il rapporto tra assicurati e assicuratori alla luce della legge 148/11
Abbastanza interessante il paragrafo 4 relativo alla struttura della Polizza Responsabilità civile professionale in cui, alla fine vengono date alcune indicazioni che non hanno, certamente, l'ambizione di assurgere al rango di "Vangelo Assicurativo" quanto piuttosto di rappresentare una guida d'immediata utilità che possa essere facilmente utilizzata dall'Assicurato in caso di bisogno.
A cura di Gabriele
Bivona
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