Titoli di debito pubblico - Project bond: Sulla Gazzetta il decreto con le modalità
Sulla Gazzetta ufficiale n. 210 dell'8 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2012 recante "Moda...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 210 dell'8 settembre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 7 agosto 2012 recante "Modalità per la prestazione
delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito, di cui
all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da
parte delle società di progetto - project bond".
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento alle previsioni dell'articolo 157 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 così come sostituito dall'articolo 41 , comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n, 27 e per dare attuazione al comma 3 del citato articolo 157 in cui viene anche precisato che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nell'articolo 1 del decreto viene precisato che "le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati" e che "Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione".
Nell'articolo 2, comma 1 del decreto viene, poi, precisato che "le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti" e nel comma 2 viene aggiunto che "le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente".
Per quanto concerne i soggetti garantiti, l'articolo 3 del decreto definisce che le garanzie possono essere prestate:
Per ultimo, con l'articolo 4 del decreto vengono disciplinate le modalità operative ed in dettaglio al comma 2 viene stabilito che "le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile".
.
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento alle previsioni dell'articolo 157 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 così come sostituito dall'articolo 41 , comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n, 27 e per dare attuazione al comma 3 del citato articolo 157 in cui viene anche precisato che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nell'articolo 1 del decreto viene precisato che "le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati" e che "Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione".
Nell'articolo 2, comma 1 del decreto viene, poi, precisato che "le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti" e nel comma 2 viene aggiunto che "le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente".
Per quanto concerne i soggetti garantiti, l'articolo 3 del decreto definisce che le garanzie possono essere prestate:
- a) dalle banche italiane e comunitarie, nonché dalle banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia;
- b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) dalle imprese di assicurazione autorizzate;
- d) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
- e) dalla SACE S.p.A.;
- f) dalla Banca Europea degli Investimenti.
Per ultimo, con l'articolo 4 del decreto vengono disciplinate le modalità operative ed in dettaglio al comma 2 viene stabilito che "le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile".
.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Decreto