Certificazione energetica: Nuovo decreto con lo stop alle autodichiarazioni in classe G
Il nuovo decreto è strettamente collegato alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non confo...
Il nuovo decreto è strettamente collegato alla procedura di
infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti
dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia ed
in particolare sulla possibilità, introdotta nel Decreto
ministeriale 26 giugno 2009 recante "Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici", per i proprietari di
determinati immobili di optare per una autocertificazione sulla
classe energetica più bassa (autocertificazione di classe G) in
violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva
2002/91/CE.
L'autodichiarazione , che poteva essere utilizzata dai proprietari di immobili di cattiva qualità energetica al momento della compravendita sarà, quindi, abrogata, come richiesto dalla Commissione Europea e potrà essere sostituita con una delle procedure semplificate già definite dal Dm 26 giugno 2009, paragrafo 5.2, punto 2 (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr e punto 3 (dchema allegato al Dm), che prevedono una diagnosi energetica semplificata svolta da un tecnico, come disposto dalla direttiva europea e richiamato nel parere motivato della Commissione.
Nell'articolo 2, dello schema di decreto, che sostituisce il paragrafo 2 dell'Allegato A del Dm 26 giugno 2009 sono elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, scheletri strutturali.
L'autodichiarazione , che poteva essere utilizzata dai proprietari di immobili di cattiva qualità energetica al momento della compravendita sarà, quindi, abrogata, come richiesto dalla Commissione Europea e potrà essere sostituita con una delle procedure semplificate già definite dal Dm 26 giugno 2009, paragrafo 5.2, punto 2 (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr e punto 3 (dchema allegato al Dm), che prevedono una diagnosi energetica semplificata svolta da un tecnico, come disposto dalla direttiva europea e richiamato nel parere motivato della Commissione.
Nell'articolo 2, dello schema di decreto, che sostituisce il paragrafo 2 dell'Allegato A del Dm 26 giugno 2009 sono elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, scheletri strutturali.
A cura di Gabriele
Bivona
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