PREZZO CHIUSO
Sulla Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture recante “Differenze percentuali t...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture recante
“Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso
d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni e integrazioni.”
Nel decreto vengono pubblicati i seguenti spostamenti in punti percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per gli anni dal 1993 al 2005:
La sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo un ricorso della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna s.r.l., e riformando la decisione del Tar Lazio, ha precisato che “Solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per cento”.
In considerazione di tale sentenza e del fatto che i Giudici, con la stessa, avevano intimato al Ministero per quest’anno l’adozione del relativo provvedimento previsto al citato articolo 133, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, “entro 30 giorni dalla notifica e comunicazione della decisione, con riferimento all’istanza della ditta e per le annualità nella stessa contemplate”, il Ministero ha emanato il decreto 6 dicembre 2006, con cui, in sostanza, viene precisato che per tutti gli anni dal 1993 al 2005 non si sono verificati scostamenti tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata superiori al 2%.
E’, quindi, evidente che per gli anni in argomento l’applicazione del prezzo chiuso non dà alcun aumento percentuale al prezzo dei lavori appaltati.
Ricordiamo che per i lavori pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice civile e che per gli stessi si applica il “prezzo chiuso”, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei prezzi, ricordiamo il disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è previsto che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Nel decreto vengono pubblicati i seguenti spostamenti in punti percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per gli anni dal 1993 al 2005:
- anno 1993 scostamento +0,7%
- anno 1994 scostamento +0,4%
- anno 1995 scostamento +1,2%
- anno 1996 scostamento +0,4%
- anno 1997 scostamento -0,8%
- anno 1998 scostamento +0,0%
- anno 1999 scostamento +0,3%
- anno 2000 scostamento +0,3%
- anno 2001 scostamento +1,0%
- anno 2002 scostamento +0,7%
- anno 2003 scostamento +1,1%
- anno 2004 scostamento +0,3%
- anno 2005 scostamento +0,1%
La sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo un ricorso della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna s.r.l., e riformando la decisione del Tar Lazio, ha precisato che “Solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per cento”.
In considerazione di tale sentenza e del fatto che i Giudici, con la stessa, avevano intimato al Ministero per quest’anno l’adozione del relativo provvedimento previsto al citato articolo 133, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, “entro 30 giorni dalla notifica e comunicazione della decisione, con riferimento all’istanza della ditta e per le annualità nella stessa contemplate”, il Ministero ha emanato il decreto 6 dicembre 2006, con cui, in sostanza, viene precisato che per tutti gli anni dal 1993 al 2005 non si sono verificati scostamenti tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata superiori al 2%.
E’, quindi, evidente che per gli anni in argomento l’applicazione del prezzo chiuso non dà alcun aumento percentuale al prezzo dei lavori appaltati.
Ricordiamo che per i lavori pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice civile e che per gli stessi si applica il “prezzo chiuso”, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei prezzi, ricordiamo il disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è previsto che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
A cura di Paolo
Oreto
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