Terre e rocce da scavo: In Gazzetta il decreto con il Regolamento sull'utilizzazione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 a...

24/09/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"; il decreto entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre.
Il decreto è stato emanato in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la precisazione che il provvedimento è stato emanato dopo che la Commissione Europea - Direzione generale per le imprese non ha formulato alcuna osservazione ed ha ritenuto, quindi, implicitamente che il provvedimento non ha contenuti tali da pregiudicare la concorrenza ed il mercato.

Con il decreto ministeriale, oggetto della presente notizia, viene stabilito il fondamentale principio che il materiale da scavo è un sottoprodotto se sono rispettate le seguenti quattro condizioni:
  • il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
  • il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera;
  • il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
  • il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Ricordiamo che la nozione di sottoprodotto è antitetica a quella di rifiuto e genera la possibilità che il materiale possa essere riutilizzare nell'ambito del cantiere senza doverlo trattare come uno scarto.
Lo schema di decreto consta dei seguenti 15 articoli:
  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Finalità
  • Art. 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione
  • Art. 4 - Disposizioni generali
  • Art. 5 - Piano di utilizzo
  • Art. 6 - Situazioni di emergenza
  • Art. 7 - Obblighi generali
  • Art. 8 - Modifica del piano di utilizzo
  • Art. 9 - Realizzazione del piano di utilizzo
  • Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo
  • Art. 11 - Trasporto
  • Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
  • Art. 13 - Gestione dei dati
  • Art. 14 - Controlli e ispezioni
  • Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie
  • Art. 16 - Clausola di riconoscimento reciproco
e dei seguenti 9 allegati:
  • Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
  • Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione
  • Allegato 3 - Normale pratica industriale
  • Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamente delle qualità ambientali
  • Allegato 5 - Piano di utilizzo
  • Allegato 6 - Documento di trasporto
  • Allegato 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
  • Allegato 8 - Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni
  • Allegato 9 - Materiali di riporto di origine antropica

Di notevole importanza l'articolo 5 del decreto che tratta il piano di utilizzo che deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.
L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale, il ministero dell'Ambiente o la Regione.

Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto viene, però, precisato che sono comunque esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e ciò per evitare che materiali pericolosi non vengano smaltiti secondo le più restrittive previsioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In conformità a quanto disposto all'articolo 4 del decreto, conformemente a quanto previsto dai piani di utilizzo, il materiale da scavo potrà essere riutilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Ma anche in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

Così come disposto all'articolo 5, il piano di utilizzo è presentato dall'impresa almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera e la trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica.
Il piano ha una durata limitata ed una volta scaduto viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il materiale come rifiuto e quindi di smaltirlo. Tale effetto si produce anche nel caso di violazione degli obblighi assunti dall'impresa nel piano.
Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, così come disposto dall’articolo 6 del decreto, la sussistenza dei requisiti può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'avvenuto utilizzo del materiale in conformità al piano di utilizzo è attestato dall'esecutore mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Con le disposizioni transitorie contenute all’articolo 15, viene previsto che entro i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali e' in corso una valutazione di impatto ambientale relativa all'utilizzabilità del materiale da scavo, possono essere assoggettati alla disciplina del piano di utilizzo.

A cura di Gabriele Bivona
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