Fotovoltaico nei Centri Storici: l'esame della Soprintendenza non può prescindere dalla valutazione d'impatto delle opere
È legittima l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici che non produca alcun effetto visivo che distorca la visione degli elementi architett...
È legittima l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri
storici che non produca alcun effetto visivo che distorca la
visione degli elementi architettonici di base. Questo, in sintesi,
il contenuto della sentenza n. 1241 con la quale la Sezione Prima
di Lecce del Tribunale Amministrativo per la Puglia ha accolto il
ricorso presentato contro il provvedimento di diniego emesso dal
Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia relativo alla
domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio
di un fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel centro storico,
classificato dal P.R.G. come "edificio di notevole interesse
ambientale", assoggettato all'obbligo di sottoporre ogni progetto
all'approvazione della Soprintendenza.
In particolare, il ricorrente aveva presentato DIA in cui comunicava l'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo della propria abitazione, sita nel fabbricato ad uso residenziale ubicato nel centro storico, classificato dal P.R.G. come "edificio di notevole interesse ambientale", assoggettato alle prescrizioni dettate dall'art. 38 delle N.T.A., tra cui l'obbligo di sottoporre ogni progetto all'approvazione della Soprintendenza. Successivamente, quest'ultima ha espresso parere negativo, sulla scorta del quale il Comune di Nardò ha rigettato la domanda.
Il ricorrente ha fatto presente che il diniego e il presupposto parere sono privi di un'adeguata motivazione, limitandosi esse a ritenere le opere "non compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico del centro storico", ancorché dalla documentazione risulta che l'intervento non ha alcun effetto impattante sull'ambiente circostante, non essendo in alcun modo visibile dall'esterno, in quanto posto ad altezza inferiore ai muretti d'attico del fabbricato.
Il TAR ha evidenziato come dalla documentazione depositata emerge che la struttura doveva essere realizzata in modo da non risultare visibile dall'esterno, in quanto i muri perimetrali attigui ad essa sarebbero stati di altezza superiore. Dunque, seppure l'art. 38 delle NTA esige che, per gli interventi sull'immobile debba pronunciarsi la Soprintendenza, è indubbio che l'esame che la stessa deve compiere non può essere disgiunto dalla concreta valutazione dell'impatto prodotto dall'insediamento delle opere che, altrimenti, debbono ritenersi assentite, anche in virtù della espressa previsione dell'art. 167 del Regolamento edilizio comunale.
Il favor così manifestato per la realizzazione di impianti diretti a produrre energia elettrica da fonti alternative, ovviamente, deve essere contemperato con la tutela del paesaggio, così come risulta anche dalla linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; tuttavia, proprio nelle aree in cui questi sono ammessi, non può ritenersi legittimo un provvedimento, quale quello in esame, che afferma la non autorizzabilità senza effettuare una completa valutazione dell'incidenza dello stesso.
Dunque, il TAR pugliese ha annullato il provvedimento del Comune perché fondato sul parere illegittimo della Soprintendenza.
In particolare, il ricorrente aveva presentato DIA in cui comunicava l'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo della propria abitazione, sita nel fabbricato ad uso residenziale ubicato nel centro storico, classificato dal P.R.G. come "edificio di notevole interesse ambientale", assoggettato alle prescrizioni dettate dall'art. 38 delle N.T.A., tra cui l'obbligo di sottoporre ogni progetto all'approvazione della Soprintendenza. Successivamente, quest'ultima ha espresso parere negativo, sulla scorta del quale il Comune di Nardò ha rigettato la domanda.
Il ricorrente ha fatto presente che il diniego e il presupposto parere sono privi di un'adeguata motivazione, limitandosi esse a ritenere le opere "non compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico del centro storico", ancorché dalla documentazione risulta che l'intervento non ha alcun effetto impattante sull'ambiente circostante, non essendo in alcun modo visibile dall'esterno, in quanto posto ad altezza inferiore ai muretti d'attico del fabbricato.
Il TAR ha evidenziato come dalla documentazione depositata emerge che la struttura doveva essere realizzata in modo da non risultare visibile dall'esterno, in quanto i muri perimetrali attigui ad essa sarebbero stati di altezza superiore. Dunque, seppure l'art. 38 delle NTA esige che, per gli interventi sull'immobile debba pronunciarsi la Soprintendenza, è indubbio che l'esame che la stessa deve compiere non può essere disgiunto dalla concreta valutazione dell'impatto prodotto dall'insediamento delle opere che, altrimenti, debbono ritenersi assentite, anche in virtù della espressa previsione dell'art. 167 del Regolamento edilizio comunale.
Il favor così manifestato per la realizzazione di impianti diretti a produrre energia elettrica da fonti alternative, ovviamente, deve essere contemperato con la tutela del paesaggio, così come risulta anche dalla linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; tuttavia, proprio nelle aree in cui questi sono ammessi, non può ritenersi legittimo un provvedimento, quale quello in esame, che afferma la non autorizzabilità senza effettuare una completa valutazione dell'incidenza dello stesso.
Dunque, il TAR pugliese ha annullato il provvedimento del Comune perché fondato sul parere illegittimo della Soprintendenza.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Sentenza