Professioni tecniche: Una storia infinita tra modifiche alla riforma e modifiche ai parametri

Mentre rincorriamo alcune indiscrezioni sul decreto che il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sta pr...

27/09/2012
Mentre rincorriamo alcune indiscrezioni sul decreto che il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sta predisponendo in riferimento ai parametri che dovranno essere utilizzati per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta nelle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, abbiamo notizia che, nella attuale situazione di incertezza, le stazioni appaltanti fanno quel che ritengono più opportuno applicando a propria discrezione le vecchie tariffe di cui al D.M. 4/4/2001, i nuovi parametri di cui al D.M. n. 140/2012 o le indicazioni di cui alla delibera n. 49/2012 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il caos generatosi nella determinazione dell'importo a base d'asta per le gare relative agli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneri, sembra che potrà essere fermato dalla pubblicazione del nuovo decreto cui abbiamo precedentemente fatto cenno e che dovrebbe essere, in pratica, un duplicato del D.M. n. 140/2012 (dovrebbe contenere gli stessi parametri) con alcune novità che possono essere riassunte:
  • nella migliore definizione de i criteri per l'individuazione delle prestazioni e dell'oggetto degli interventi;
  • nel rimborso spese forfettario del 20%;
  • nell'eliminazione della possibilità per la stazione appaltante di abbattere o aumentare del 60% il compenso stesso.

Tali novità richieste a gran voce da Architetti, Ingegneri e geometri nel corso della riunione del 20 settembre scorso tra il Ministero delle Infrastrutture e gli Ordini professionali dovrebbero essere inserite nel decreto e su questo argomento ma, anche, sulle possibili modifiche alla Riforma delle professioni è stato diffuso ieri un comunicato stampa del PAT (Professioni Area tecnica).

"Il Pat nella sua unitarietà - ha dichiarato Armando Zambrano, coordinatore dell'organismo interprofessionale delle categorie tecniche - ha espresso al Ministro il proprio giudizio favorevole rispetto al testo di riforma emanato ed un convinto apprezzamento per il dialogo instaurato con gli Uffici del Ministero. Restano però alcune criticità che non inficiano certo nella sostanza un disegno riformatore che incontra, in larga parte, le esigenze dei professionisti e, soprattutto, dei committenti e dei cittadini. Il Pat - ha proseguito ancora Zambrano - forte della sua capacità di elaborare proposte unitarie, ha raccolto l'invito del Ministro Severino ponendo in evidenza in due documenti i punti della riforma da modificare ed integrare al più presto".

Secondo il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e coordinatore del Pat, infatti, il DM 140/2012, che fissa i parametri per la determinazione dei compensi riconosciuti dagli organi giurisdizionali, deve essere integrato introducendo il riconoscimento forfettario delle spese sostenute e puntuali criteri per la determinazione dei compensi delle consulenze sulla base del tempo impiegato per il loro svolgimento. Infine occorre eliminare, secondo il documento del PAT consegnato al Ministro, la irragionevole previsione contenuta nel decreto che attribuisce all'organo giurisdizionale la possibilità di tagliare, sino al 60%, i compensi riconosciuti ai professionisti per le prestazioni di particolare pregio e qualità oppure quelle svolte con carattere di "urgenza". Per quanto concerne la riforma delle professioni, il Presidente Zambrano ha proseguito precisando che "Sul DPR 137 abbiamo espresso alcune perplessità circa l'opportunità di prevedere un parere vincolante del Ministero sia per autorizzare le organizzazioni esterne al mondo ordinistico a svolgere corsi di formazione continua che, soprattutto, per emanare i regolamenti che dovranno definire i criteri per l'adempimento di tale obbligo da parte degli iscritti. Abbiamo, inoltre, sottolineato l'inapplicabilità delle disposizioni previste per i Consigli nazionali che decidono, in via amministrativa, sui provvedimenti disciplinari ed, in particolare, per quelli che includono rappresentanti delle sezioni B. In questo punto l'art. 8 del DPR 137 necessita di una revisione chirurgica".

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata