Antitrust e Professioni: Richieste nuove misure per completare le liberalizzazioni
E' di ieri la notizia della nuova segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Pitruzzella in merito a "Propost...
E' di ieri la notizia della nuova segnalazione del Presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni
Pitruzzella in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai
fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013"
inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente
della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed al Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e
Trasporti.
Nella segnalazione l'Antitrust dedica un paragrafo ai servizi professionali e precisa che le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e la loro attuazione regolamentare (DPR 7 agosto 2012, n. 137) hanno contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati, attraverso un insieme di misure che hanno condotto a:
Nella segnalazione, l'Autorità precisa anche che la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla "adeguatezza" del compenso del professionista rispetto al "decoro professionale" e alla "importanza dell'opera". In particolare:
L’Autorità rileva, anche, che condotte dei professionisti o degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. Inoltre, il riferimento all'"adeguatezza" della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.
Operativamente l'Autorità, precisa che al fine di garantire la piena efficacia delle norme che hanno introdotto la liberalizzazione delle tariffe professionali, è necessario eliminare il riferimento all'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera, contenuto nell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché abrogare il comma 2 dell'articolo 2233 del Codice Civile, che prevede che 'in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione'.
Nell'attesa delle necessarie risposte e puntualizzazioni dei Consigli nazionali, ci chiediamo i motivi che spingono l'Autorità ad avere un atteggiamento così rigido nei confronti delle professioni.
Nella segnalazione l'Antitrust dedica un paragrafo ai servizi professionali e precisa che le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e la loro attuazione regolamentare (DPR 7 agosto 2012, n. 137) hanno contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati, attraverso un insieme di misure che hanno condotto a:
- abolire l'obbligatorietà delle tariffe professionali;
- abolire il divieto di pubblicità da parte dei professionisti;
- garantire il libero accesso alle professioni non regolamentate;
- ampliare la pianta organica e la dimensione geografica dei distretti dei notai;
- ridurre il periodo di tirocinio professionale a 18 mesi;
- introdurre il principio dell'eccezionalità delle limitazioni quantitative e territoriali alla professione;
- consentire la fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali.
Nella segnalazione, l'Autorità precisa anche che la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla "adeguatezza" del compenso del professionista rispetto al "decoro professionale" e alla "importanza dell'opera". In particolare:
- l'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che "in ogni caso la misura del compenso […] deve essere adeguata all'importanza dell'opera";
- l'articolo 2233, comma 2, del Codice Civile, relativo alle professioni intellettuali, prevede che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".
L’Autorità rileva, anche, che condotte dei professionisti o degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. Inoltre, il riferimento all'"adeguatezza" della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.
Operativamente l'Autorità, precisa che al fine di garantire la piena efficacia delle norme che hanno introdotto la liberalizzazione delle tariffe professionali, è necessario eliminare il riferimento all'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera, contenuto nell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché abrogare il comma 2 dell'articolo 2233 del Codice Civile, che prevede che 'in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione'.
Nell'attesa delle necessarie risposte e puntualizzazioni dei Consigli nazionali, ci chiediamo i motivi che spingono l'Autorità ad avere un atteggiamento così rigido nei confronti delle professioni.
A cura di Gabriele
Bivona
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