Ridistribuzione degli spazi interni senza aumento volumetrico: non serve il permesso di costruire
La ridistribuzione degli spazi interni che non comporta aumento della superficie calpestabile, realizzazione di unità immobiliari autonome o mutamento della ...
La ridistribuzione degli spazi interni che non comporta aumento
della superficie calpestabile, realizzazione di unità immobiliari
autonome o mutamento della destinazione d'uso, non è sottoposta al
permesso di costruire.
Lo ha affermato la Sezione Feriale Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37713 depositata l'1 ottobre 2012, che ha accolto il ricorso presentato contro una sentenza di condanna per aver eseguito senza permesso di costruzione lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, creando all'interno del fabbricato stanze e strutture ex novo, ponendo in essere un intervento di nuova costruzione.
In particolare, gli ermellini ha ricordato che le cosiddette opere interne, non più previste nel D.P.R. n. 380/2001, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportano aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici o mutamento della destinazione d'uso, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire.
Nel caso di specie:
I giudici della Suprema Corte ha, infine, escluso che una ridistribuzione dei vani (per numero e ampiezza) della medesima superficie totale calpestabile possa automaticamente generare "aumento volumetrico" per il quale è necessario il permesso di costruire.
Lo ha affermato la Sezione Feriale Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37713 depositata l'1 ottobre 2012, che ha accolto il ricorso presentato contro una sentenza di condanna per aver eseguito senza permesso di costruzione lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, creando all'interno del fabbricato stanze e strutture ex novo, ponendo in essere un intervento di nuova costruzione.
In particolare, gli ermellini ha ricordato che le cosiddette opere interne, non più previste nel D.P.R. n. 380/2001, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportano aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici o mutamento della destinazione d'uso, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire.
Nel caso di specie:
- non era stata mutata la destinazione d'uso del fabbricato;
- la superficie iniziale era rimasta inalterata;
- non vi era stato un aumento volumetrico né realizzazione di unità immobiliari autonome.
I giudici della Suprema Corte ha, infine, escluso che una ridistribuzione dei vani (per numero e ampiezza) della medesima superficie totale calpestabile possa automaticamente generare "aumento volumetrico" per il quale è necessario il permesso di costruire.
A cura di Ilenia
Cicirello
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