Segnalazione Autorità LL.PP: Partecipazione reti di impresa a procedure di gara

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo l’atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre scorso p...

04/10/2012
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo l’atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre scorso predisposto per favorire associazioni flessibili di imprese nella partecipazione alle gare.
L'atto di segnalazione che fa seguito ad una apposita consultazione del luglio scorso con gli operatori di settore, è stato adottato ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del Codice di contratti (D.Lgs. n.163/2006) ed ha ad oggetto la disamina di talune problematiche giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione delle cosiddette reti di impresa alle procedure di gara, nonché la formulazione di proposte di modifica legislativa al riguardo.

Ricordiamo che con riferimento all'art. 3, commi 4-ter e ss., del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 con il contratto di rete "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".
Dalla consultazione del mese di luglio è emerso che che le potenzialità applicative dei contratti di rete nell'ambito della contrattualistica pubblica possono meglio attuarsi mediante la definizione di alcume modifiche al Codice dei contratti che all'articolo 34 indica in modo non tassativo i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie.

Il contratto di rete costituisce, quindi, una novità nel panorama delle modalità di aggregazione dei concorrenti consentite dal Codice dei contratti. La particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico lasciando alle imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporrre alcuna forma di obbligo strutturato.
Ovviamente con i contratti di rete si pongono alcune problematiche legate a possibili incertezze giuridiche e l'Autorità per il superamento delle stesse, nell'atto di segnalazione, ha indicato la strada da percorrere per:
  • la definizione del meccanismo di partecipazione;
  • il possesso dei requisiti di qualificazione;
  • le problematiche in fase esecutiva;
  • i soggetti sottoscrittori.

L'atto di segnalazione dell'Autorità si conclude con la richiesta di un intervento legislativo volto ad introdurre nel Codice dei contratti talune regole basilari necessarie per permettere la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara.
In particolare viene proposta la modifica dell'articolo 34 del Codice dei contratti con l'inserimento tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti dei concorrenti riuniti nell'ambito di una rete di impresa ai sensi dall'art. 3, commi 4-ter e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5; viene, altresì, proposta anche una modifica dell'articolo 37 con peculiare riguardo al profilo della qualificazione e dei divieti di partecipazione, necessari a garantire la concorrenza.

In verità le modifiche individuate dall'Autorità sono state già inserite nell'articolo 19 dello schema di decreto-legge recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" che Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare nella seduta odierna e consistono:
  • nell'inserimento dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 del seguente comma: "e-bis ) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo37";
  • nell'inserimento dopo il comma 15 dell'articolo 37 del Codice dei contratti, dei seguenti commi: "15-bis Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e-bis). 15-ter Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata oppure digitalmente firmata ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 dagli operatori economici riuniti in aggregazione o dai loro legali rappresentanti. La scrittura privata è consegnata per posta elettronica certificata alla stazione appaltante, unitamente alla copia autentica del contratto di rete. La procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 15-quater Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, è consentita la presentazione delle offerte da parte dell'organo comune di rappresentanza, costituito ai sensi del comma 4-ter, dell'articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, qualora detto potere sia stato previsto nell'ambito del contratto di rete e conferito a favore di una delle imprese parte del contratto. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese aggregate che partecipano alla procedura di affidamento".

In allegato l’atto di segnalazione e lo schema di decreto-legge recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

A cura di Paolo Oreto
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