Iva per cassa: Tutte le novità del nuovo regime
Il decreto sviluppo 2012, con la Legge n. 134 del 07/08/2012, ha introdotto delle novità relative al nuovo regime iva per cassa. Il nuovo regime dell'iva per...
Il decreto sviluppo 2012, con la Legge n. 134 del 07/08/2012, ha
introdotto delle novità relative al nuovo regime iva per cassa. Il
nuovo regime dell'iva per cassa si applica, per le operazioni
effettuate dall'1 dicembre 2012, a tutti i contribuenti con
volume di affari non superiore a 2 milioni di euro e permette
la detraibilità dell'iva al cliente fin dal momento della
registrazione della fattura di acquisto.
Prima di approfondire le novità introdotte dalla legge è necessario analizzare gli aspetti generali dell'iva. Pertanto, secondo il criterio ordinario dell'esigibilità dell'iva, il momento in cui il fornitore è obbligato al versamento dell'iva all'Erario, e per simmetria intersoggettiva detraibile per il cliente che ha acquistato un bene o un servizio, varia a seconda che si tratti di cessione di bene o prestazione di servizi.
Infatti, per le cessioni di beni, il momento impositivo corrisponde al momento della consegna del bene stesso. Pertanto, contemporaneamente alla vendita, il cedente emette la fattura e applica l'Iva, trovandosi così con un debito Iva che va versato con la liquidazione Iva mensile o trimestrale, a prescindere dall'incasso del corrispettivo. Mentre, chi acquista il bene nell'esercizio di un'attività d'impresa arti e professioni, contestualmente al momento della ricezione della fattura, può detrarre l'Iva. Tale meccanismo permette di ottemperare al principio di simmetria tra iva a debito e iva a credito.
Mentre, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, secondo il regime naturale (art. 6 del Dpr 633/72), il momento impositivo corrisponde all'atto dell'emissione della fattura. L'emissione della fattura non sempre coincide con il momento dell'incasso della stessa e per evitare di anticipare l'Iva, molti professionisti emettono una nota pro forma in cui addebitano l'onorario ed emettono la fattura soltanto al momento in cui ricevono il pagamento del compenso.
Il regime di detrazione dell'iva per cassa era stato introdotto per permettere al fornitore, sia per il periodo di crisi che il nostro paese sta attraversando e soprattutto in un contesto, quale quello attuale, in cui si ravvisano ritardi nei pagamenti da parte della clientela, di evitare l'anticipo del versamento dell'iva, non ancora incassata, all'Erario.
Prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto 2012, l'art.7 del D.L. n.185/2008 prevedeva, per i soggetti che operano nell'esercizio d'impresa, arti o professioni che nell'anno solare precedente abbiano realizzato, o nel caso di inizio attività prevedano di realizzare, un volume d'affari non superiore a € 200.000,00, la possibilità di liquidare e versare l'IVA al momento dell'incasso della stessa, o al massimo entro un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso dell'anno di tempo, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Successivamente, con la Legge n.134 del 7/8/2012, è stata ampliata la platea di soggetti passivi che possono beneficiare del versamento dell'Iva a debito secondo il principio di cassa, cioè al momento del pagamento della fattura, a coloro che realizzano un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, tale dato sarà desumibile dalla dichiarazione Iva annuale.
Sarà possibile aderire a tale regime solo se le operazioni di vendita sono effettuate nei confronti di soggetti che operano anch'essi nell'esercizio d'impresa, arti o professioni (titolari di partita iva), quindi, restano escluse le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.
Inoltre, non vi sono più differimenti, come era previsto dal vecchio regime iva per cassa, nell'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cliente, con la conseguenza che il cliente potrà detrarre l'iva fin dal momento della registrazione della fattura.
Tale differimento non è valido per chi opera nel regime del margine, per le agenzie di viaggio, ed anche per coloro che realizzano operazioni intracomunitarie o esportazioni extracomunitarie che dovranno detrarre l'iva secondo le solite regole previste.
Il fornitore, visto che il nuovo regime iva non è quello naturale, se non volesse aderirvi, potrà semplicemente non esercitare l'opzione. Anche perché, se dovesse decidere di esercitare la nuova disciplina dell'iva per cassa, per il principio della simmetria intrasoggettiva, non potrà detrarre l'iva su nessuna fattura d'acquisto fino al momento dell'incasso di ciascuna fattura.
Per esempio, il fornitore che emette una fattura di € 1.000,00 + iva al 21% e quindi, scegliendo l'opzione dell'iva per cassa, dovrebbe versare allo stato € 210,00 al momento dell'incasso della fattura, secondo il principio della simmetria intrasoggettiva, non potrà detrarre l'iva a credito per lo stesso importo, pari a € 210,00, fino all'incasso della fattura di vendita.
Questo comporta un effetto finanziario incerto per lo Stato. Infatti, se il fornitore che ha optato per il versamento dell'iva per cassa, nel mese o nel trimestre di riferimento, ha iva a credito da detrarre, almeno pari alla somma da versare allo Stato, l'effetto finanziario è nullo. Mentre, se il fornitore non ha iva a credito da detrarre, vi è uno svantaggio finanziario per lo Stato rispetto al regime normale, visto che il cliente ha detratto l'iva al momento del ricevimento della fattura.
Prima di approfondire le novità introdotte dalla legge è necessario analizzare gli aspetti generali dell'iva. Pertanto, secondo il criterio ordinario dell'esigibilità dell'iva, il momento in cui il fornitore è obbligato al versamento dell'iva all'Erario, e per simmetria intersoggettiva detraibile per il cliente che ha acquistato un bene o un servizio, varia a seconda che si tratti di cessione di bene o prestazione di servizi.
Infatti, per le cessioni di beni, il momento impositivo corrisponde al momento della consegna del bene stesso. Pertanto, contemporaneamente alla vendita, il cedente emette la fattura e applica l'Iva, trovandosi così con un debito Iva che va versato con la liquidazione Iva mensile o trimestrale, a prescindere dall'incasso del corrispettivo. Mentre, chi acquista il bene nell'esercizio di un'attività d'impresa arti e professioni, contestualmente al momento della ricezione della fattura, può detrarre l'Iva. Tale meccanismo permette di ottemperare al principio di simmetria tra iva a debito e iva a credito.
Mentre, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, secondo il regime naturale (art. 6 del Dpr 633/72), il momento impositivo corrisponde all'atto dell'emissione della fattura. L'emissione della fattura non sempre coincide con il momento dell'incasso della stessa e per evitare di anticipare l'Iva, molti professionisti emettono una nota pro forma in cui addebitano l'onorario ed emettono la fattura soltanto al momento in cui ricevono il pagamento del compenso.
Il regime di detrazione dell'iva per cassa era stato introdotto per permettere al fornitore, sia per il periodo di crisi che il nostro paese sta attraversando e soprattutto in un contesto, quale quello attuale, in cui si ravvisano ritardi nei pagamenti da parte della clientela, di evitare l'anticipo del versamento dell'iva, non ancora incassata, all'Erario.
Prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto 2012, l'art.7 del D.L. n.185/2008 prevedeva, per i soggetti che operano nell'esercizio d'impresa, arti o professioni che nell'anno solare precedente abbiano realizzato, o nel caso di inizio attività prevedano di realizzare, un volume d'affari non superiore a € 200.000,00, la possibilità di liquidare e versare l'IVA al momento dell'incasso della stessa, o al massimo entro un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso dell'anno di tempo, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Successivamente, con la Legge n.134 del 7/8/2012, è stata ampliata la platea di soggetti passivi che possono beneficiare del versamento dell'Iva a debito secondo il principio di cassa, cioè al momento del pagamento della fattura, a coloro che realizzano un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, tale dato sarà desumibile dalla dichiarazione Iva annuale.
Sarà possibile aderire a tale regime solo se le operazioni di vendita sono effettuate nei confronti di soggetti che operano anch'essi nell'esercizio d'impresa, arti o professioni (titolari di partita iva), quindi, restano escluse le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.
Inoltre, non vi sono più differimenti, come era previsto dal vecchio regime iva per cassa, nell'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cliente, con la conseguenza che il cliente potrà detrarre l'iva fin dal momento della registrazione della fattura.
Tale differimento non è valido per chi opera nel regime del margine, per le agenzie di viaggio, ed anche per coloro che realizzano operazioni intracomunitarie o esportazioni extracomunitarie che dovranno detrarre l'iva secondo le solite regole previste.
Il fornitore, visto che il nuovo regime iva non è quello naturale, se non volesse aderirvi, potrà semplicemente non esercitare l'opzione. Anche perché, se dovesse decidere di esercitare la nuova disciplina dell'iva per cassa, per il principio della simmetria intrasoggettiva, non potrà detrarre l'iva su nessuna fattura d'acquisto fino al momento dell'incasso di ciascuna fattura.
Per esempio, il fornitore che emette una fattura di € 1.000,00 + iva al 21% e quindi, scegliendo l'opzione dell'iva per cassa, dovrebbe versare allo stato € 210,00 al momento dell'incasso della fattura, secondo il principio della simmetria intrasoggettiva, non potrà detrarre l'iva a credito per lo stesso importo, pari a € 210,00, fino all'incasso della fattura di vendita.
Questo comporta un effetto finanziario incerto per lo Stato. Infatti, se il fornitore che ha optato per il versamento dell'iva per cassa, nel mese o nel trimestre di riferimento, ha iva a credito da detrarre, almeno pari alla somma da versare allo Stato, l'effetto finanziario è nullo. Mentre, se il fornitore non ha iva a credito da detrarre, vi è uno svantaggio finanziario per lo Stato rispetto al regime normale, visto che il cliente ha detratto l'iva al momento del ricevimento della fattura.
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