Forniture ed Appalti: Certificazione compensazione dei crediti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre scorso sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell'Economia e della Finanze che portano, entrambi, la...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre scorso sono stati
pubblicati due decreti del Ministero dell'Economia e della
Finanze che portano, entrambi, la data del 19 ottobre 2012 e
recanti rispettivamente:
Con il primo decreto è stato adeguato il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 alle modifiche recate dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94.
Il decreto consta di tre articoli con i quali:
Il decreto contiene, altresì, i seguenti allegati:
Con il secondo decreto, viene stabilito i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012
Nel decreto viene, anche, precisato che ai crediti non prescritti maturati nei confronto dello Stato e degli pubblici nazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificateentro il 30 aprile 2012.
- Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".
- Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Con il primo decreto è stato adeguato il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 alle modifiche recate dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94.
Il decreto consta di tre articoli con i quali:
- vengono integralmente sostituiti gli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis;
- vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 1, 3, 4 e 8;
- viene introdotta la possibilità per l’impresa creditrice di delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4;
- viene precisato che le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento (Dpr n. 207/2010) del Codice dei contratti possono essere utilizzate esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari, riconosciuti dalla legislazione vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Dm 26 giugno 2012.
Il decreto contiene, altresì, i seguenti allegati:
- Allegato 1 - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 1 bis - Istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni
- Allegato 2 - Certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 2 bis - Commissario ad acta - Certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni
- Allegato 3 - Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011
- Allegato 4 - Modello per mandato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Minsitro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Con il secondo decreto, viene stabilito i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012
Nel decreto viene, anche, precisato che ai crediti non prescritti maturati nei confronto dello Stato e degli pubblici nazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificateentro il 30 aprile 2012.
A cura di Gabriele
Bivona
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