Agrotecnici, iscrizione all'albo anche per titoli di studio equipollenti
Legittimo l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali sono in possesso del diploma di perito agrario, equipollente...
Legittimo l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di
agrotecnico a coloro i quali sono in possesso del diploma di perito
agrario, equipollente a quello di agrotecnico. Questo, in sintesi,
il contenuto del Parere n. 4335 del Consiglio di Stato che dovrebbe
aver messo la parola fine ad una lunga diatriba che ha messo contro
l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
da un lato e dall'altro l'Albo dei Periti agrari ed il Ministero
dell'Istruzione, relativamente al valore giuridico da dare
all'equipollenza fra i titoli di studio.
In particolare, volendo ripercorrere la vicenda, nel 2009 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha pubblicato l'avviso di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, estendendone l'accesso oltre che ai diplomati agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente ed, in particolare, ai periti agrari.
Tale determinazione ha portato ad un esposto da parte del Collegio dei Periti Agrari che ha ricordato il principio di professionalità specifica per l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la permanenza della differenziazione dei due percorsi di studio (professionale e tecnico) la cui equipollenza rileverebbe ai soli fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli esami abilitanti alle rispettive libere professioni.
E' stato, dunque, chiesto il parere del Consiglio di Stato circa la legittimità della disposta estensione ai diplomi equipollenti per l'accesso all'esame di stato per accedere all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. I giudici del CdS hanno chiarito, innanzitutto, che le due professioni (agrotecnico e perito agrario) sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale:
Per quanto concerne, invece, l'ammissione agli esami di abilitazione delle due professioni, non può non acquisire decisivo rilievo il valore conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto il profilo della loro equipollenza per la prosecuzione del percorso formativo, culminante non solo nell'accesso agli studi universitari, ma anche in quello all'esame di abilitazione, che deve saggiare l'acquisizione dell'adeguato livello di specifica preparazione per l'esercizio dell'attività professionale.
Come previsto dall'art, 3 della Legge n. 754/1969: "il diploma di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea professionali". Questo concetto è stato confermato dall'art. 197, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, in cui si afferma l'equipollenza, in assoluto, tra il diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
Sulla scorta di tali considerazioni, il CdS ha confermato la legittimità della disposizione di bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico.
Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Roberto Orlandi ha così commentato l'esito della vicenda: "La conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato è talmente netta ed argomentata da consentire di ritenere definitivamente risolta la questione, dopo 43 anni di discussioni, liti, denunce e ricorsi. Bisognerebbe piuttosto chiedersi come sia possibile che l'Autorità ministeriale non sia riuscita, in oltre 40 anni, a prendere autonomamente una posizione chiara, e quando lo ha fatto, l'ha presa sbagliata. Per l'Albo degli Agrotecnici il parere n. 4335/2012 è il riconoscimento pieno delle tesi sin qui sostenute. E si trattava di tesi scomode, perché in questi anni l'Albo non ha mai chiuso le sue porte ai soggetti equipollenti, accogliendoli a proprio rischio e pericolo. Pericolo che oggi non esiste più".
Come affermato dagli Agrotecnici, "l'importanza del parere del Consiglio di Stato n. 4335/2012 travalica abbondantemente la vicenda che ha opposto gli Agrotecnici ai Periti agrari, esso ha infatti valenza generale ed interviene per tutti gli Albi e per tutte le situazioni di equipollenza dei titoli di studio. Avrà quindi, in futuro, profondi effetti in tutte quelle categorie professionali (e sono diverse) che hanno negato l'accesso a soggetti in possesso di titoli equipollenti e che oggi potrebbero persino vedersi chiedere il risarcimento dei danni provocati da quell'indebito rifiuto".
In particolare, volendo ripercorrere la vicenda, nel 2009 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha pubblicato l'avviso di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, estendendone l'accesso oltre che ai diplomati agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente ed, in particolare, ai periti agrari.
Tale determinazione ha portato ad un esposto da parte del Collegio dei Periti Agrari che ha ricordato il principio di professionalità specifica per l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la permanenza della differenziazione dei due percorsi di studio (professionale e tecnico) la cui equipollenza rileverebbe ai soli fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli esami abilitanti alle rispettive libere professioni.
E' stato, dunque, chiesto il parere del Consiglio di Stato circa la legittimità della disposta estensione ai diplomi equipollenti per l'accesso all'esame di stato per accedere all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. I giudici del CdS hanno chiarito, innanzitutto, che le due professioni (agrotecnico e perito agrario) sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale:
- quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria;
- quella di perito agrario rivolta, principalmente, all'estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà agraria.
Per quanto concerne, invece, l'ammissione agli esami di abilitazione delle due professioni, non può non acquisire decisivo rilievo il valore conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto il profilo della loro equipollenza per la prosecuzione del percorso formativo, culminante non solo nell'accesso agli studi universitari, ma anche in quello all'esame di abilitazione, che deve saggiare l'acquisizione dell'adeguato livello di specifica preparazione per l'esercizio dell'attività professionale.
Come previsto dall'art, 3 della Legge n. 754/1969: "il diploma di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea professionali". Questo concetto è stato confermato dall'art. 197, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, in cui si afferma l'equipollenza, in assoluto, tra il diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
Sulla scorta di tali considerazioni, il CdS ha confermato la legittimità della disposizione di bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico.
Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Roberto Orlandi ha così commentato l'esito della vicenda: "La conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato è talmente netta ed argomentata da consentire di ritenere definitivamente risolta la questione, dopo 43 anni di discussioni, liti, denunce e ricorsi. Bisognerebbe piuttosto chiedersi come sia possibile che l'Autorità ministeriale non sia riuscita, in oltre 40 anni, a prendere autonomamente una posizione chiara, e quando lo ha fatto, l'ha presa sbagliata. Per l'Albo degli Agrotecnici il parere n. 4335/2012 è il riconoscimento pieno delle tesi sin qui sostenute. E si trattava di tesi scomode, perché in questi anni l'Albo non ha mai chiuso le sue porte ai soggetti equipollenti, accogliendoli a proprio rischio e pericolo. Pericolo che oggi non esiste più".
Come affermato dagli Agrotecnici, "l'importanza del parere del Consiglio di Stato n. 4335/2012 travalica abbondantemente la vicenda che ha opposto gli Agrotecnici ai Periti agrari, esso ha infatti valenza generale ed interviene per tutti gli Albi e per tutte le situazioni di equipollenza dei titoli di studio. Avrà quindi, in futuro, profondi effetti in tutte quelle categorie professionali (e sono diverse) che hanno negato l'accesso a soggetti in possesso di titoli equipollenti e che oggi potrebbero persino vedersi chiedere il risarcimento dei danni provocati da quell'indebito rifiuto".
A cura di Ilenia
Cicirello
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