Adeguamento dei trasportatori conto terzi: Scadenza 4 Dicembre 2012
Le imprese di autotrasporto merci conto terzi in esercizio prima del 04/12/2011 e già in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e capaci...
Le imprese di autotrasporto merci conto terzi in esercizio prima
del 04/12/2011 e già in possesso dei requisiti di onorabilità,
idoneità finanziaria e capacità professionale, entro il 4 Dicembre
2012, dovranno aver adempiuto all'obbligo di iscrizione al Registro
Elettronico Nazionale, R.E.N. dimostrando così l'ultimo requisito,
ossia quello di stabilimento.
La documentazione dovrà essere presentata presso gli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti. La mancata iscrizione al REN, stando alla circolare della Direzione Generale per il trasporto e l'intermodalità Prot. 10670 del 30/04/2012, comporta la segnalazione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, territorialmente competente, la quale avvierà l'iter di procedimento di cancellazione dell'impresa coinvolta.
Per maggior chiarezza si riporta quanto è possibile leggere nella nota prot. 24133 del 29/10/2012 del Direttore Generale Dott. Finocchi in merito al Regolamento CE 1071/2009 e della scadenza del 4/12/2012:
"Si ricorda che ai sensi della circolare di questa Direzione Generale prot. 10670 del 30.4.2012, il 4 dicembre 2012 scadrà il termine, riservato alle imprese già in esercizio prima del 4 dicembre 2011 con i requisiti di onorabilità idoneità finanziaria e professionale in conformità alla normativa previgente all'applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009, per l'adeguamento alle nuove disposizioni inerenti alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi".
La documentazione dovrà essere presentata presso gli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti. La mancata iscrizione al REN, stando alla circolare della Direzione Generale per il trasporto e l'intermodalità Prot. 10670 del 30/04/2012, comporta la segnalazione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, territorialmente competente, la quale avvierà l'iter di procedimento di cancellazione dell'impresa coinvolta.
Per maggior chiarezza si riporta quanto è possibile leggere nella nota prot. 24133 del 29/10/2012 del Direttore Generale Dott. Finocchi in merito al Regolamento CE 1071/2009 e della scadenza del 4/12/2012:
"Si ricorda che ai sensi della circolare di questa Direzione Generale prot. 10670 del 30.4.2012, il 4 dicembre 2012 scadrà il termine, riservato alle imprese già in esercizio prima del 4 dicembre 2011 con i requisiti di onorabilità idoneità finanziaria e professionale in conformità alla normativa previgente all'applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009, per l'adeguamento alle nuove disposizioni inerenti alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi".
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